Revisione veicoli – anno 2026
I veicoli a motore e loro rimorchi devono essere sottoposti a revisione annuale oppure a revisione periodica (quadriennale - biennale) secondo le disposizioni previste dall’articolo 80 del Codice della Strada.
Suggerimento n. 24/9 del 13 gennaio 2026
Ricordiamo alle imprese associate che le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per l’anno 2026 devono avvenire secondo le modalità di seguito indicate.
REVISIONE PERIODICA QUADRIENNALE – BIENNALE (presso la Motorizzazione Civile oppure presso officine private autorizzate)
Deve essere effettuata entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni dalla prima revisione e comunque, ogni due anni dalla data dell’ultima revisione, per i seguenti veicoli:
- autovetture, compreso l’eventuale carrello appendice (categoria M1);
- autocarri, motocarri adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (categoria N1);
- autoveicoli e motoveicoli ad uso speciale o trasporto specifico di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (categoria N1);
- rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonché per l'alloggiamento di persone, aventi una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate (categorie O1 e O2);
- autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose ad uso privato - immatricolati fino al 1999 (compreso l’eventuale carrello appendice);
- autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
- motoveicoli e ciclomotori, compresi i quadricicli leggeri.
Pertanto, i veicoli precedentemente elencati devono essere sottoposti nel 2026:
- a revisione periodica quadriennale se immatricolati per la prima volta nel 2022 (entro il mese di rilascio della carta di circolazione);
- a revisione periodica biennale se già revisionati nel 2024 (entro il mese in cui è stata effettuata l'ultima revisione).
Rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t
Con riferimento all’obbligo di revisione dei soli rimorchi aventi una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, dal 2018 le revisioni devono essere effettuate, solo presso gli uffici della Motorizzazione Civile, secondo le stesse scadenze previste per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ovvero 4 anni dalla prima immatricolazione e, poi, ogni 2 anni.
REVISIONE ANNUALE (solo presso la Motorizzazione Civile)
Deve essere disposta ogni anno per i seguenti veicoli:
- veicoli destinati al trasporto di persone, ad es. autobus con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente (categorie M2 ed M3);
- autoveicoli (autocarri, autocarri per trasporto specifico autobetoniere, mezzi d'opera) destinati ai trasporti di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t – compreso l’eventuale carrello appendice (categorie N2 ed N3);
- autoveicoli ad uso speciale (autopompe per calcestruzzo, trattrici stradali, autospazzatrici, autospazzaneve, autoveicoli gru, autoperforatrici) aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (categorie N2 ed N3);
- rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (categorie O3 ed O4);
- taxi;
- autoambulanze;
- veicoli adibiti a noleggio con conducente;
- veicoli atipici (es. autoveicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico o auto elettriche leggere da città).
Detti veicoli (esclusi quelli già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova) devono essere sottoposti a revisione annuale a partire dall'anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
Devono essere sottoposti a revisione anche tutti i veicoli che, sebbene obbligati, non hanno effettuato detta revisione negli anni precedenti: la loro circolazione, infatti, è soggetta a sanzione.
CONTROLLO OBBLIGATORIO GAS DI SCARICO AUTOVEICOLI
Ricordiamo alle imprese che il controllo obbligatorio dei gas di scarico viene effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria dei veicoli. A decorrere dall’anno 2012, l’art. 11 comma 8 della legge n. 35/2012 ha stabilito che il controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli non è più annuale.
CONTROLLO BIENNALE TACHIGRAFI
L’art. 11 comma 9 della sopracitata legge n. 35/2012 prescrive che i tachigrafi installati sui veicoli adibiti al trasporto su strada sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.
L’attestazione di avvenuto controllo biennale dei tachigrafi deve essere esibita in occasione della revisione periodica dei mezzi prevista dall’art. 80 del Codice della Strada.
CIRCOLAZIONE OLTRE IL TERMINE STABILITO PER LA REVISIONE
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 9 comma 4 del D.M. 19 maggio 2017 n. 214 (recepimento della Direttiva 2014/45/UE), in presenza di prenotazione effettuata entro i prescritti termini di revisione e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, è consentita la circolazione dei veicoli anche oltre i termini di scadenza della revisione per essi prescritti.
L'agevolazione riguarda solo le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici e non è consentita in presenza di carta di circolazione revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante.
Eventuali prenotazioni, effettuate dopo la scadenza dei termini prescritti, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini dell'autorizzazione alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata.
DOVE EFFETTUARE LA REVISIONE
Per effettuare le citate revisioni annuali dei veicoli, è necessario rivolgersi solo presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri della Motorizzazione Civile (DTT) e compilare il modello MC 2100, in distribuzione presso gli uffici del DTT.
Per le revisioni periodiche dei veicoli, capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate (eccetto i rimorchi), è possibile rivolgersi sia al DTT sia presso officine convenzionate/centri di revisione autorizzati.
CERTIFICATO DI REVISIONE
A partire dal 31 marzo 2019, la Motorizzazione Civile e le officine/centri di revisione dovranno rilasciare ai proprietari dei veicoli il certificato di revisione (tale novità è stata introdotta dal D.M. 19 maggio 2017 n. 214).
In sede di revisione, il personale tecnico autorizzato dovrà annotare gli esiti dei controlli effettuati, riportando i dati obbligatori previsti dall’Allegato 2 al D.M. 214/2017, compresa la lettura del contachilometri al momento del controllo.
TARIFFE APPLICABILI PER LA REVISIONE DEI VEICOLI
Le tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi sono pari a € 45,00.
Pertanto, per le operazioni di revisione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile andrà corrisposto, in via anticipata, l’importo di € 45,00 sul conto corrente postale n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri - Roma.
Diversamente, per le operazioni svolte presso officine autorizzate, l’utente dovrà corrispondere anticipatamente l’importo della tariffa (€ 54,95) a cui vanno aggiunti l’IVA al 22% (€ 12,09), e la tariffa di motorizzazione (€ 10,20 sul c.c.p. n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri - Roma) ed il corrispettivo del versamento postale di detta tariffa (€ 1,80), per un totale di € 79,04.
SANZIONI (Codice della Strada)
- omessa revisione (articolo 80, c. 14): sanzione pecuniaria (da € 173,00 a € 694,00);
- ripetuta omessa revisione (articolo 80, c. 14): sanzione pecuniaria raddoppiabile rispetto a quella sopra indicata (a partire da € 346,00);
- circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione (art. 80, c. 14): da € 1.998,00 a € 7.993,00 e fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo;
- chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa (articolo 80, c. 17) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430,00 a € 1.731,00. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione (secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del C.d.S.);
- circolazione con dispositivi obbligatori mancanti o non conformi alle disposizioni (art. 72, c.13): da € 87 a € 344.
Non è più previsto il ritiro della carta di circolazione nel caso di circolazione con revisione scaduta (legge 29 luglio 2010 n. 120). Nel caso di circolazione con revisione scaduta l’agente accertatore provvederà alla sospensione dalla circolazione del veicolo apponendo specifica dicitura sulla carta di circolazione.
REVISIONE MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI
Le scadenze per la revisione periodica delle macchine agricole e operatrici è prevista dagli articoli 111 e 114 del Codice della Strada.
In data 25/11/2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 494/2025 che contiene specifiche linee guida per la revisione dei trattori agricoli veloci (aventi velocità massima di progetto superiore a 40 km/h) di categoria T1b, T2b, T3b, T4b e T5.
Le disposizioni del Decreto n. 494/2025 sono applicabili dal 1° febbraio 2026 ai soli trattori agricoli veloci secondo due scadenze:
- 30 giugno 2026per i trattori veloci immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;
- 31 dicembre 2026per i trattori veloci immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.
Con riferimento invece alla revisione delle macchine operatrici e dei trattori agricoli lenti (aventi velocità di progetto inferiore a 40 Km/h), sebbene le scadenze siano già state definite da tempo, ad oggi, manca ancora il decreto attuativo specifico contenente le modalità tecniche per effettuare tali revisioni (come previsto dall’art. 5 del D.M. 20 maggio 2015).
Inoltre, nel recente decreto “proroga termini” (D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025) non c’è traccia di ulteriori proroghe dell’adempimento, pertanto, in assenza del decreto attuativo specifico l’obbligo di revisione per le macchine operatrici e per i trattori agricoli lenti rimane inattuabile e, di conseguenza, non soggetto a sanzione.
Sarà nostra cura tenere informate le imprese in merito a futuri sviluppi della normativa.