Revisione veicoli – anno 2019

I veicoli a motore e loro rimorchi devono essere sottoposti a revisione annuale oppure a revisione periodica (quadriennale - biennale) secondo le disposizioni previste dall’articolo 80 del Codice della Strada.

Suggerimento n. 63/22 del 23 gennaio 2019


Ricordiamo alle imprese associate che le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per l’anno 2019 devono avvenire secondo le modalità di seguito indicate.

 

REVISIONE PERIODICA QUADRIENNALE – BIENNALE (presso la Motorizzazione Civile oppure presso officine private autorizzate)

Deve essere effettuata entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni dalla prima revisione e comunque, ogni due anni dalla data dell’ultima revisione, per i seguenti veicoli:

 - autovetture, compreso l’eventuale carrello appendice (categoria M1);

 - autocarri, motocarri adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (categoria N1);

- autoveicoli e motoveicoli ad uso speciale o trasporto specifico di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (categoria N1);

- rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonché per l'alloggiamento di persone, aventi una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate (categorie O1 e O2);

- autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose ad uso privato - immatricolati fino al 1999 (compreso l’eventuale carrello appendice);

- autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

- motoveicoli e ciclomotori, compresi i quadricicli leggeri.

Pertanto, i veicoli precedentemente elencati devono essere sottoposti nel 2019:

- a revisione periodica quadriennale se immatricolati per la prima volta nel 2015 (entro il mese di rilascio della carta di circolazione);

- a revisione periodica biennale se già revisionati nel 2017 (entro il mese in cui è stata effettuata l'ultima revisione).

 

Rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t

Con riferimento all’obbligo di revisione dei soli rimorchi aventi una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, è stato definito il seguente calendario di revisione:

- nel 2019, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione, per i rimorchi immatricolati dal 01/01/2001 al 31/12/2006 e quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel 2017 o 2018;

- nel 2020, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione o della revisione, per i rimorchi immatricolati dopo l'01/01/2007 e quelli per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 2 anni dalla precedente revisione.

 

REVISIONE ANNUALE (solo presso la Motorizzazione Civile)

Deve essere disposta ogni anno per i seguenti veicoli:

- veicoli destinati al trasporto di persone, ad es. autobus con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente (categorie M2 ed M3);

- autoveicoli (autocarri, autocarri per trasporto specifico autobetoniere, mezzi d'opera) destinati ai trasporti di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t – compreso l’eventuale carrello appendice (categorie N2 ed N3);

- autoveicoli ad uso speciale (autopompe per calcestruzzo, trattrici stradali, autospazzatrici, autospazzaneve, autoveicoli gru, autoperforatrici) aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (categorie N2 ed N3);

- rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (categorie O3 ed O4);

- taxi;

- autoambulanze;

- veicoli adibiti a noleggio con conducente;

- veicoli atipici (es. autoveicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico o auto elettriche leggere da città).

Detti veicoli (esclusi quelli già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova) devono essere sottoposti a revisione annuale a partire dall'anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

Devono essere sottoposti a revisione anche tutti i veicoli che, sebbene obbligati, non hanno effettuato detta revisione negli anni precedenti: la loro circolazione infatti è soggetta a sanzione.

 

CONTROLLO OBBLIGATORIO GAS DI SCARICO AUTOVEICOLI

L’art. 11 comma 8 della legge 4 aprile 2012 n. 35 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2012, il controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli (c.d. bollino blu) non è più annuale, ma deve essere effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria dei veicoli.

 

CONTROLLO BIENNALE CRONOTACHIGRAFI

L’art. 11 comma 9 della sopracitata legge 4 aprile 2012 n. 35 prescrive che gli apparecchi di controllo installati sui veicoli adibiti al trasporto su strada (c.d. cronotachigrafi e disciplinati dal Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni) sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.

Si segnala alle imprese che l’attestazione di avvenuto controllo biennale dei cronotachigrafi deve essere esibita in occasione della revisione periodica dei mezzi prevista dall’art. 80 del Codice della Strada.

 

CIRCOLAZIONE OLTRE IL TERMINE STABILITO PER LA REVISIONE

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 9 comma 4 del D.M. 19 maggio 2017 n. 214 (recepimento della Direttiva 2014/45/UE), in presenza di prenotazione effettuata entro i prescritti termini di revisione e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, è consentita la circolazione dei veicoli anche oltre i termini di scadenza della revisione per essi prescritti

L'agevolazione riguarda solo le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici e non è consentita in presenza di carta di circolazione revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante.

Eventuali prenotazioni, effettuate dopo la scadenza dei termini prescritti, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini dell'autorizzazione alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata.

 

DOVE EFFETTUARE LA REVISIONE

Per effettuare le citate revisioni annuali dei veicoli, è necessario rivolgersi solo presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri  della Motorizzazione Civile (DTT) e compilare il modello MC 2100, in distribuzione presso gli uffici del DTT.

Per le revisioni periodiche dei veicoli, capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate (eccetto i rimorchi), è possibile rivolgersi sia al DTT sia presso officine convenzionate/centri di revisione autorizzati.

 

CERTIFICATO DI REVISIONE

A partire dal 31 marzo 2019, la Motorizzazione Civile e le officine/centri di revisione dovranno rilasciare ai proprietari dei veicoli il certificato di revisione (tale novità è stata introdotta dal citato D.M. 19 maggio 2017 n. 214).

In sede di revisione, il personale tecnico autorizzato dovrà annotare gli esiti dei controlli effettuati, riportando i dati obbligatori previsti dall’Allegato 2 al D.M. 214/2017, compresa la lettura del contachilometri al momento del controllo.  

 

TARIFFE APPLICABILI PER LA REVISIONE DEI VEICOLI

Le tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi sono pari a € 45,00.

Pertanto, per le operazioni di revisione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile andrà corrisposto, in via anticipata, l’importo di € 45,00 sul conto corrente postale n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri - Roma.

Diversamente, per le operazioni svolte presso officine autorizzate, l’utente dovrà corrispondere anticipatamente l’importo della tariffa (€ 45,00) a cui vanno aggiunti l’IVA al 22% (€ 9,90), e la tariffa di motorizzazione (€ 10,20 sul c.c.p. n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri - Roma) ed il corrispettivo del versamento postale di detta tariffa (€ 1,80), per un totale di € 66,90.

 

SANZIONI (Codice della Strada)

- omessa revisione (articolo 80, c. 14): sanzione pecuniaria (da 173,00 a 695,00);

- ripetuta omessa revisione (articolo 80, c. 14): sanzione pecuniaria raddoppiabile rispetto a quella sopra indicata (a partire da 346,00);

- circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione (art. 80, c. 14): da 002,00 a 8.009,00 e fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo;

- chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa (articolo 80, c. 17) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 431,00 a 734,00. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione (secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del C.d.S.);

- circolazione con dispositivi obbligatori mancanti o non conformi alle disposizioni (art. 72, c.13): da € 87 a € 345.

Non è più previsto il ritiro della carta di circolazione nel caso di circolazione con revisione scaduta (legge 29 luglio 2010 n. 120). Nel caso di circolazione con revisione scaduta l’agente accertatore provvederà alla sospensione dalla circolazione del veicolo apponendo specifica dicitura sulla carta di circolazione.

 


Referenti

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