Regione Lombardia - Cassa integrazione guadagni in deroga COVID-19 - Aggiornamento FAQ

E’ stato pubblicato l’aggiornamento delle FAQ inerenti le informazioni necessarie per la corretta richiesta della cassa integrazione in deroga COVID-19.

Suggerimento n. 421/82 del 25 maggio 2020


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 248 e n. 369/2020 per comunicare che Regione Lombardia ha pubblicato nella sezione dedicata del proprio sito internet le FAQ CIG IN DEROGA COVID-19 aggiornate al 18 maggio 2020.

Segnaliamo che i nuovi chiarimenti comunicati non interessano le imprese industriali del settore edile. Restano, invece, sempre valide le precisazioni fornite con lo scorso 5 maggio che riepiloghiamo di seguito:

 

1

dopo aver ricevuto il decreto regionale che autorizza la cassa in deroga richiesta, l’INPS effettua la propria istruttoria interna ed emette la sua autorizzazione al pagamento che sarà resa disponibile all’interno del Fascicolo elettronico e notificata al datore di lavoro. Solo successivamente alla ricezione di tale autorizzazione il datore di lavoro dovrà inoltrare all’INPS il modello “SR41” in modalità semplificata (v. nostro Suggerimento n. 331/2020);

2

l’istruttoria regionale che interessa le domande presentate da imprese senza obbligo di accordo sindacale è più rapida, in caso di criticità verrà contatto il referente aziendale indicato nell’istanza;

3

in caso di problemi relativi alle credenziali di accesso in fase di profilazione dell’azienda o all’utilizzo di GeFo è possibile rivolgersi a profilazione@ariaspa.it;

4

è possibile, per ciascuna unità produttiva, presentare un’unica domanda per un unico periodo continuativo oppure presentarne più di una per periodi non continuativi e non sovrapponibili purché sia rispettata la durata massima prevista. Le domande successive alla prima saranno classificate come proroghe;

5

il periodo massimo di concessione per le categorie di beneficiari riferibili all’articolo 15 del Decreto Legge n. 9/2020 è pari a 22 settimane (3 mesi più 9 settimane);

6

all’interno del periodo di cassa integrazione in deroga richiesto i lavoratori possono essere sospesi totalmente o con riduzione di orario di lavoro o a giorni alternati. Pertanto, i lavoratori potranno avere periodi di sospensione diversi ma comunque ricompresi nel periodo richiesto;

7

nel verbale di accordo sindacale, laddove necessario, il datore di lavoro deve attestare il danno subito dall’azienda a seguito dell’emergenza sanitaria (pregiudizio) o comunque descrive le conseguenze anche economiche derivanti dai provvedimenti governativi che hanno imposto la chiusura totale o parziale dell’attività;

8

Per le aziende fino a 5 dipendenti non è dovuta l’informativa da presentare alle OO.SS.;

9

Per gli apprendisti titolari di un contratto di apprendistato non professionalizzante è possibile richiedere l’intervento della cassa integrazione in deroga.

 


Referenti

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Tags: Coronavirus