Pagamento delle retribuzioni dal 1° luglio 2018 - Obbligo di utilizzare modalità che ne consentano la tracciabilità

A partire dai pagamenti da effettuare nel mese di luglio 2018 non sarà più possibile erogare retribuzioni o compensi per mezzo di denaro contante.

Suggerimento n. 320/46 del 22 giugno 2018


Ricordiamo che la “Legge di Bilancio 2018” (legge n. 205/2017 - v. nostro Suggerimento n. 41/2018) ha disposto - al fine di agevolare la verifica della correttezza dei pagamenti effettuati ai dipendenti ed ai collaboratori coordinati e continuativi - che dal 1° luglio 2018 è vietato ai datori di lavoro ed ai committenti di corrispondere la retribuzione o i compensi e ogni anticipo di essi per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore.

 

Ambito di applicazione

Il divieto vale sia per le retribuzioni dovute ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, qualunque sia la durata o le modalità di svolgimento di tale rapporto (part-time; a tempo determinato; di apprendistato; di lavoro intermittente; ecc.), sia per i compensi dovuti ai collaboratori coordinati e continuativi, sia, infine, per le retribuzioni e/o i compensi dovuti ai soci di cooperative che abbiano instaurato con esse un rapporto di lavoro.

In tutti i casi, il divieto riguarda sia gli anticipi (acconti) che i saldi delle retribuzioni o dei compensi.

 

Modalità di pagamento

A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione o i compensi e ogni anticipo di essi attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumento di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha un conto corrente con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato al lavoratore, o in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato (il coniuge; il convivente; un familiare in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni).

 

Qualora l’erogazione della retribuzione o dei compensi non avvenga già con una delle modalità di cui sopra, il datore di lavoro/committente - ove possibile e ferme restando le esigenze organizzative aziendali - potrà tenere in considerazione la scelta effettuata dai singoli lavoratori tra le varie modalità di pagamento. A tal fine, alleghiamo una bozza di comunicazione da utilizzare per ottenere l’indicazione del pagamento prescelto. In ogni caso, a fronte della mancata scelta, il datore di lavoro/committente potrà imporre una delle soluzioni previste dalla legge.

Da notare che la norma prevede espressamente che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

 

Voci retributive ricomprese o escluse dal divieto

Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota n. 4538/2018), restano esclusi dal divieto di pagamento in contanti i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi occasionali.

In assenza di altre precisazioni amministrative ufficiali, riteniamo che:

- debbano ritenersi ugualmente esclusi dal divieto in parola gli anticipi di cassa, quali, ad esempio, le somme anticipate ai lavoratori per l’acquisto di materiale necessario per l’esecuzione dei lavori, non costituendo elementi retributivi ed essendo supportati da idonea documentazione (ricevute, scontrini, ecc.);
- debbano, invece, essere “tracciabili” tutti gli elementi che vanno inseriti nel prospetto di paga e registrati sul Libro unico del lavoro (articolo 39, comma 2, D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008: “…..dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente.”) .

 

Sanzioni

La violazione dell’obbligo di pagamento con modalità diversa dai contanti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000.

Sul punto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la sopra citata nota n. 4538/2018, ha fornito prime indicazioni, a seguito della richiesta di parere pervenuta in merito alle procedure di contestazione della violazione in esame.

In particolare, l’Ispettorato ha chiarito che la violazione risulta integrata anche quando:

- la corresponsione delle somme sia avvenuta con modalità “tracciabili”, ma diverse da quelle previste dalla legge;
- il bonifico bancario sia stato revocato o l’assegno emesso sia stato annullato prima dell’incasso.

 

È, pertanto, necessario verificare non soltanto che il pagamento da parte del datore di lavoro sia stato effettuato con le modalità previste dalla norma, ma anche che sia andato a buon fine.


Referenti

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