Notiziario Appalti Pubblici: principali novità e aggiornamenti istituzionali, normativi e giurisprudenziali - 5/2025

La corretta applicazione dell’art. 119, co. 11, D.Lgs. n. 36/2023: pagamento diretto dei subappaltatori e dei subcontraenti.

Suggerimento n. 411/25 del 29 luglio 2025


Con il Parere n. 3538/2025, il MIT ha fornito chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 119, co. 11, D.lgs. n. 36/2023, relativo pagamento diretto ai subappaltatori e subcontraenti.

In particolare, è stato chiesto se i tre casi elencati dalla norma, ossia:

a. quando il subcontraente è una micro o piccola impresa,

b. in caso di inadempimento dell’appaltatore,

c. su richiesta del subcontraente, qualora la natura del contratto lo consenta,

debbano ricorrere congiuntamente per rendere applicabile il pagamento diretto, oppure se sia sufficiente anche il verificarsi di anche uno solo di essi.

Il MIT ha chiarito che i tre presupposti sono tra loro alternativi e non cumulativi. L’uso della locuzione “nei seguenti casi”, seguita da un elenco puntato (a, b, c), indica infatti che ciascuna delle ipotesi legittima autonomamente il pagamento diretto da parte della stazione appaltante.

Questa interpretazione è confermata anche dal Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020 che – pur riferendosi al previgente art. 105, co. 13, D.lgs. n. 50/2016 – viene ritenuto ancora attuale alla luce della sostanziale continuità normativa.

In tale comunicato, l’ANAC precisa infatti che anche nel caso in cui un subappaltatore o un subcontraente micro o piccola impresa rinunci al pagamento diretto di cui alla lett. a), resta comunque salva l’applicazione della previsione generale di cui lett. c) in caso di inadempimento dell’appaltatore, con conseguente ripristino del pagamento diretto da parte della stazione appaltante (per un ulteriore approfondimento in merito si veda ns. Suggerimento n. 947/66 del 14 dicembre 2020).


Referenti

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