Pagamento diretto al subappaltatore microimpresa o piccola impresa

Con Comunicato del 25 novembre 2020, pubblicato il 4 dicembre 2020, il Presidente dell’ANAC ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 105, co. 13, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che sia una micro o piccola impresa.

Suggerimento n. 947/66 del 14 dicembre 2020


L’art. 105, co. 13, del Codice dei Contratti pubblici prevede che «La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente».

A seguito di criticità emerse nell’applicazione della norma, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito con un Comunicato le seguenti indicazioni.

In particolare, posto che il pagamento diretto nei confronti del subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa costituisce un obbligo vincolante per le Stazioni Appaltanti, e un diritto degli operatori economici ad ottenerlo, l’ANAC ha chiarito che sussiste:

  • la facoltà per i subappaltatori o subcontraenti di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della Stazione Appaltante, a condizione che tale rinuncia sia manifestata per iscritto e sia subordinata alla preventiva accettazione da parte della Stazione Appaltante;
  • la possibilità, nel caso di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o del subcontraente, di applicare l’art. 105, co. 13, lett. c) con conseguente ripristino del pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante;
  • la possibilità di prevedere, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto, che l’appaltatore proceda al pagamento degli importi dovuti al subappaltatore dietro presentazione di fattura, anche a prescindere dall’adozione del SAL da parte della Stazione Appaltante.

 

Da ultimo, si segnala che tali chiarimenti sono forniti dall’ANAC nelle more dell’adozione del Regolamento unico del Codice dei contratti pubblici.

 


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