Modulo assenze conducenti – Consigliato ma non più obbligatorio

La circolare ministeriale n. 5933/2016 ha precisato che, l’utilizzo del modulo assenze conducenti per la guida di autocarri superiori a 3,5 t viene consigliato, ma non è più ritenuto obbligatorio. La sua mancanza quindi non può essere oggetto di sanzioni. Resta invece vigente per i citati autocarri l’obbligo di utilizzo del cronotachigrafo.

Suggerimento n.392/114 del 15 settembre 2016


Facciamo seguito ai Suggerimenti n. 63/2010 e n. 133/2015 per informare le imprese che il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 5933 del 1° settembre 2016 (vedi allegato), ha chiarito che sono state abrogate le sanzioni per i conducenti che non tengono a bordo degli autocarri muniti di cronotachigrafo (e quindi superiori a 3,5 t) il modulo assenze conducenti.

Ricordiamo alle imprese che, l’assenza del conducente alla guida di un veicolo superiore a 3,5 t ad esempio per svolgimento di un lavoro diverso dalla guida, per malattia, ferie oppure per guida di un altro veicolo escluso dal Regolamento CE n. 561/2006, nei 28 giorni precedenti alla data di un eventuale controllo su strada, doveva essere documentata attraverso la tenuta del modulo assenze conducenti (compilato in ogni sua parte).

Il modulo in questione, da esibire in caso di richiesta degli agenti di controllo, doveva poi essere conservato dall’impresa per un anno.

La recente circolare ministeriale precisa invece che, con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 165/2014, gli Stati membri non possono imporre ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.

Nello specifico, la redazione del modulo assenze conducenti viene consigliata dal Ministero, ma non è più obbligatoria e quindi la sua mancanza non può essere oggetto di sanzioni.

Per i conducenti di autocarri superiori a 3,5 t, resta invece vigente l’obbligo di utilizzo del cronotachigrafo (analogico o digitale) per la registrazione dei tempi di guida e di riposo.


Referenti

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