Mezzi d’opera - indennizzi di usura del manto stradale 2026
Gli autocarri classificati mezzi d’opera sono soggetti al pagamento dell’indennizzo di usura di durata e importo pari alla tassa auto regionale e non secondo le tabelle ANAS inerenti invece ai trasporti eccezionali.
Suggerimento n. 13/6 del 9 gennaio 2026
Ricordiamo ai soci che i veicoli classificati mezzi d’opera sono soggetti al pagamento dell’indennizzo di usura come di seguito specificato:
- per gli autocarri a 3 o 4 assi è pari alla tassa di possesso (bollo auto);
- per i trattori motrice è pari alla tassa di possesso (bollo auto);
- per i rimorchi o semirimorchi per il trasporto esclusivo di macchine operatrici è pari alle tabelle ANAS;
- per i rimorchi o semirimorchi per il trasporto di cose è pari alla tassa aggiuntiva massa rimorchiabile dettagliata nella tassa di possesso (bollo auto).
Gli importi delle tasse di possesso (bollo auto) sono fissati ogni anno da Regione Lombardia. Per gli importi anno 2026 delle tasse auto regionali si rimanda al Suggerimento n. 4/2 del 8 gennaio 2026.
Come già comunicato, si ricorda che dal 1° gennaio 2025 sono cambiati l’IBAN e l’intestazione del bonifico per il pagamento dell’indennizzo di usura per la circolazione dei mezzi d’opera (art. 34, comma 1 del Codice della Strada).
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sull’IBAN IT54C0100003245BE0000000353 intestato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indicando nella causale la dicitura “indennizzo usura per mezzo d’opera targa ……” seguita dal numero di targa del mezzo.
Se l'indennizzo di usura è dovuto per più di un mezzo è possibile effettuare il pagamento con un solo bonifico inserendo nella causale le targhe di tutti i veicoli.
I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n) del Codice della Strada, classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 del CdS, non sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario delle strade statali e militari e dalle Regioni (n.d.r. Province) per la rimanente rete viaria o dal concessionario per le autostrade a condizione che:
- non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
- circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito al comma 4 dello stesso art. 226;
- sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
- per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.
Informiamo i soci che è operativo l’Archivio Stradale Regionale con le cartografie e gli elenchi delle strade transitabili per i mezzi d’opera (ad esempio autocarri, autobetoniere) suddivisi per Provincia, Comune e tipologia di mezzi.
Le cartografie e gli elenchi delle strade percorribili costituiscono il nulla osta alla circolazione per i mezzi d’opera.
TRASPORTI ECCEZIONALI
Diversamente, per i trasporti eccezionali, l’autorizzazione alla circolazione è obbligatoria e da richiedere solo in modalità telematica tramite l’applicativo TE-online e potrà essere:
- onerosa (cioè obbligo di versamento degli indennizzi di maggiore usura del manto stradale secondo le tabelle ANAS), se si superano i soli limiti di massa (art. 62 CdS) oppure si superano i limiti di massa e sagoma (artt. 62 e 61 CdS).
oppure
- non onerosa, se si superano solo i limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 CdS.
Pertanto, in caso di trasporti eccezionali e in condizioni di eccezionalità, la possibilità di circolare su strada può avvenire dopo il rilascio dell’autorizzazione e il pagamento dell’indennizzo d’usura secondo le tabelle ANAS.
Per approfondimenti sui trasporti eccezionali e le tabelle ANAS anno 2026 si rimanda al Suggerimento n. 576/122 del 16 dicembre 2025.