Lavoro intermittente - Validità elenco attività contenute nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 - Chiarimenti
A seguito dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923, l’INL ed il Ministero del Lavoro hanno fornito alcuni chiarimenti in merito al ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Suggerimento n. 448/87 del 11 settembre 2025
Il Decreto legislativo n. 81/2015, all’articolo 13 e seguenti, disciplina il lavoro intermittente (o “lavoro a chiamata”) definendolo come il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
Inoltre, in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Con riferimento a tale ultima previsione, il Decreto del Ministero del Lavoro del 23 ottobre 2004, ancora vigente, ha stabilito che il ricorso ai contratti intermittenti è ammesso solo con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2567/1923, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
La legge n. 56/2025, entrata in vigore lo scorso 9 maggio, ha disposto l’abrogazione di numerosi atti normativi pre-repubblicani, tra i quali anche il Regio Decreto n. 2567/1923.
A seguito di tale abrogazione, è sorta la questione relativa alla vigenza della tabella, allegata al Regio Decreto, che individua, in assenza di specifiche previsioni contenute nel contratto collettivo, le attività discontinue, per le sole quali è ammesso il ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Sia l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) con nota n. 1180/2025, che il Ministero del lavoro, con circolare n. 15/2025, sono intervenuti sulla questione per fornire i seguenti chiarimenti.
In via preliminare, l’INL ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 81/2015, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente:
- | con soggetti che non hanno compiuto i 24 anni di età, purché le prestazioni siano rese entro il venticinquesimo anno, o con soggetti con più di 55 anni; |
- | a prescindere dall’età, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi; |
- | in mancanza della contrattazione collettiva, per le attività previste dalla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923. |
Con riguardo a tale ultima ipotesi, sia l’INL che il Ministero del Lavoro hanno chiarito che l’abrogazione del Regio Decreto ad opera della legge n. 56/2025 non ha inciso sulla disciplina del lavoro intermittente e che la tabella continua, pertanto, a costituire il riferimento per l’individuazione delle attività che legittimano il ricorso a tale tipologia contrattuale.
Poiché, nella nostra contrattazione collettiva sia nazionale che territoriale, non è prevista alcuna specifica disciplina relativa al lavoro intermittente, in ambito edile il ricorso a tale tipologia contrattuale è ammesso solo con soggetti che non hanno compiuto i 24 anni di età o con soggetti con più di 55 anni e per le attività elencate nella tabella sopra citata, laddove inerenti al nostro settore.
Infatti, nello specifico e per quanto di interesse delle imprese edili, segnaliamo che nella tabella delle attività sono comprese, tra le altre, le seguenti mansioni:
- | personale addetto alle gru; |
- | personale addetto alla manutenzione stradale. |
Da ultimo, segnaliamo in sintesi alcune importanti indicazioni da tenere in considerazione per il corretto ricorso al lavoro intermittente:
- | per ciascun lavoratore è ammesso un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; |
- | prima dell’inizio di ogni singola prestazione (o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni) deve essere effettuata, oltre alla consueta comunicazione obbligatoria pre-assuntiva, un’ulteriore comunicazione esclusivamente con le modalità previste; |
- | per i periodi lavorati non deve essere riconosciuto un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. |
Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per eventuali dubbi o richieste di chiarimento.