Lavoro dipendente - Maxi deduzione costo del lavoro

Il MEF ha emanato le disposizioni attuative dell'agevolazione a favore delle imprese che nel 2024 effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Suggerimento n. 357/47 del 17 luglio 2024


Con Decreto del 25 giugno 2024 il Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali sono state dettate le modalità di attuazione della maxi-deduzione del costo del lavoro, in vigore per l’anno 2024.

Come è noto, il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 216 (pubblicato in G.U. 303 del 30 dicembre 2023), recante misure di “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, ha introdotto, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), una “super deduzione” del costo del lavoro del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato, demandando ad un apposito decreto le disposizioni attuative della disciplina (vedi ns. Suggerimento n. 22/4 del 9 gennaio 2024), di seguito analizzate e riassunte anche nel Dossier ANCE in allegato.

 

SOGGETTI INTERESSATI

L’agevolazione compete ai titolari di reddito di impresa ed agli esercenti arti e professioni.

La relazione illustrativa al Decreto Ministeriale chiarisce che sono esclusi i soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari, le imprese in liquidazione ordinaria e le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale/altri istituti “concorsuali” con finalità “liquidatorie” (quali concordato preventivo, concordato minore, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordi/piani di ristrutturazione da cui deriva l’estinzione dell’impresa).

È necessario, inoltre, che il contribuente abbia esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. Rimangono escluse le imprese/professionisti che si sono costituiti dal 2 gennaio 2023.

 

MECCANISMO APPLICATIVO

L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo ammesso in deduzione, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.

A tal fine è necessario individuare due parametri specifici:

  • il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato occupati;
  • l’incremento del costo del lavoro complessivo.

 

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al fatto che sussista un "incremento occupazionale2 al termine del periodo che deve essere individuato considerando:

a) il numero dei dipendenti a tempo indeterminato (primo requisito). Il requisito è verificato se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 è superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo di imposta precedente (periodo 2023);
b) il numero di tutti i dipendenti, quindi sia a tempo indeterminato che determinato (secondo requisito). L'incremento occupazionale è verificato se il numero totale al 31.12.2024 dei lavoratori dipendenti è superiore a quello dei dipendenti mediamente occupati nel 2023.
   

In sostanza quindi il beneficio compete solo se al termine del periodo di imposta agevolato l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti.

In caso contrario, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non consentirà di fruire del beneficio (ad esempio qualora ci sia una riduzione sul 2024 rispetto a quello calcolato sul 2023 non spetta alcuna agevolazione).

Ai fini del calcolo sono da computare:

  • i dipendenti part-time che rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
  • i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
  • i soci lavoratori di società cooperative che sono assimilati ai lavoratori dipendenti.

Non rilevano invece:

  • in caso di operazioni aziendali straordinarie le assunzioni di dipendenti i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimenti di azienda/rami di azienda;
  • le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima si è interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • il personale assunto a tempo indeterminato destinato ad una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente.

In caso di distacco di personale, per l’impresa distaccataria non rileva, ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, il personale a tempo indeterminato in distacco; per l’impresa distaccante invece non rilevano, sempre ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel periodo di imposta agevolato ed in seguito distaccati all’estero a decorrere dalla data del distacco fino al termine dello stesso.

 

DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione è il minore tra:

  • il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato;
  • l’incremento del costo complessivo del personale rispetto quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di cui alla voce B.9 del Conto Economico).

Pertanto, occorre essere in presenza di un requisito verificatosi:

  • sia in relazione ai soli dipendenti assunti a tempo indeterminato rilevanti per incremento occupazionale;
  • che in relazione a tutti i dipendenti rilevanti per incremento occupazionale complessivo.

In mancanza di un effettivo aumento del costo del lavoro non si ha diritto alla maxi-deduzione.

 

ASSUNZIONE LAVORATORI “SVANTAGGIATI”

Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio maggiorato, nella determinazione del reddito, del 20% è ulteriormente incrementato di un 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti inclusi in particolari categorie “meritevoli di maggior tutela” di seguito indicate:

  • lavoratori molto svantaggiati;
  • persone con disabilità:
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’unione Europea annualmente individuate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% ed il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza che siano decaduti dal beneficio e che non integrino i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione.

 

RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI DI IMPOSTA

Non si tiene conto della maggior deduzione del 20% nella determinazione dell’acconto delle imposte dovute per il periodo di imposta:

  • successivo a quello in corso al 31.12.2023 (acconto 2024) se si adotta il criterio previsionale;
  • successivo a quello in corso al 31.12.2024 (acconto 2025) se si adotta il criterio storico.

 


Referenti

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