Legge delega fiscale - Lavoro dipendente

Revisione delle aliquote e scaglioni di reddito Irpef; rimodulazione delle detrazioni di lavoro dipendente e della modalità di calcolo del trattamento integrativo per taluni contribuenti; maggiorazione, per i titolari di reddito di impresa ed i professionisti, del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato: queste le principali novità contenute nella legge per la delega fiscale.

Suggerimento n. 22/4 del 9 gennaio 2024


Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 216 (pubblicato in G.U. 303 del 30 dicembre 2023), recante misure di “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, in vigore dal 31 dicembre 2023, prevede alcune disposizioni in materia di lavoro dipendente di seguito analizzate.

 

REVISIONE DELLA DISCIPLINA IRPEF  

Rimodulazione aliquote e scaglioni di reddito

Per il solo anno 2024, sono rimodulate le aliquote Irpef e ridotti da quattro a tre gli scaglioni di imposta.

In particolare, è disposto l’accorpamento del primo e del secondo scaglione di imposta (ordinariamente pari al 23% per redditi complessivi fino a 15.000 euro ed al 25% per redditi superiori ad euro 15.000 e fino ad euro 28.000), così come di seguito indicato:

  • aliquota del 23% per reddito complessivo non superiore ad euro 28.000;
  • aliquota del 35% per reddito complessivo oltre euro 28.000 e fino ad euro 50.000;
  • aliquota del 43% per reddito complessivo oltre ad euro 50.000.

 

Modifica della detrazione redditi di lavoro dipendente

È disposto l’innalzamento della detrazione sui redditi di lavoro dipendente da 1.880 a 1.955 euro per i contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000.

 

Trattamento integrativo per contribuenti con reddito fino ad euro 15.000

Conferma del bonus 100 euro anche per il 2024 ma con nuove regole di calcolo a seguito delle novità apportate alle detrazioni da lavoro dipendente e dell’accorpamento delle prime due aliquote dell’Irpef e nell’ottica di una riduzione del cuneo fiscale.

Si ricorda che il trattamento integrativo spetta per un ammontare massimo annuo di euro 1.200 a condizione che il reddito complessivo del beneficiario non sia superiore ad euro 28.000.

Fermo restando la misura piena di 1.200 euro su base annua, per i soggetti che percepiscono un reddito complessivo fino ad euro 15.000, per il solo anno 2024, la misura è subordinata alla condizione che il soggetto sia “capiente” ovvero che l’imposta lorda determinata da lavoro dipendente e assimilato sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente.

In particolare, fino al 31 dicembre 2023 l’importo spettava in misura piena e incondizionata se il reddito complessivo non superava i 15.000 euro annui.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, per i contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000, il trattamento integrativo è riconosciuto qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente diminuita dell’importo di 75 euro (cioè, dell’incremento della detrazione prevista), rapportato al periodo lavorato nell’anno.

Nessuna novità invece per quanto riguarda i contribuenti con redditi superiori ad euro 15.000 ma non a 28.000 euro annui.

L’importo è riconosciuto automaticamente dal sostituto di imposta senza necessità di richiesta da parte del lavoratore, fermo restando che il lavoratore che ritenga di non avere diritto all’integrazione potrà dichiararlo al datore di lavoro.

 

Revisione delle detrazioni fiscali

Per l’anno 2024, per i contribuenti con reddito complessivo superiore ad euro 50.000 è introdotta una riduzione di 260 euro da applicare all’importo complessivo delle detrazioni connesse ai seguenti oneri:

  • oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% ad eccezione delle spese sanitarie (ad esempio si considerano le spese di istruzione, interessi passivi sui mutui per acquisto prima casa);
  • premi assicurativi per i rischi derivanti da eventi calamitosi.

 

La stretta sulle detrazioni non riguarderà le erogazioni liberali a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, quelle in favore dei partiti politici e per gli enti del Terzo settore.

Ai fini della suddetta riduzione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare e di quello delle relative pertinenze.

  

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di tale imposta è previsto che:

  • per le Regioni e Province autonome il termine di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di adozione dei nuovi scaglioni è differito al 15 aprile 2024, mentre la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze è prorogato al 15 maggio 2024;
  • per i Comuni le modifiche alla disciplina devono avvenire entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

I Comuni che nel 2023 applicavano aliquote differenziate per scaglione di reddito, qualora non adottino o non trasmettano la delibera nei termini previsti, nell’anno 2024 applicheranno, in automatico, le aliquote relative al primo, al terzo e al quarto scaglione reddituale utilizzate nel 2023, con eliminazione della seconda aliquota.

 

MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

È introdotta, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), una “super deduzione” del costo del lavoro del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato.

In particolare, per i titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale (che va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali eventualmente verificatesi nelle società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona).

La maggiorazione compete qualora nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024) sia incrementato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato rispetto al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo di imposta precedente.

Nel caso in cui alla fine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, il beneficio non si applica.

L'agevolazione compete ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni mentre non spetta alle società ed agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Il costo assunto come parametro della maggiorazione del 20%, è pari al minor importo tra il costo effettivo dei lavoratori nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale (risultante dalla voce B) 9) del Conto Economico) rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Per i soggetti Ires, considerando l’attuale aliquota Ires al 24%, è dunque previsto un risparmio Ires del 4,8% del costo del lavoratore assunto nel 2024 (costo effettivo al netto della maggiorazione).

Al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo dell’incremento occupazionale riferibile a ciascun nuovo assunto è maggiorato in presenza di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

Con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno stabilite le disposizioni attuative della disciplina.

ACE - ABROGAZIONE

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la norma che prevedeva l’Aiuto alla crescita economica, ossia la possibilità per le società e i soggetti passivi Ires di dedurre, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto, l’importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, è abrogata.

 


Referenti

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