Lavoratori extracomunitari - Decreto programmazione flussi per il triennio 2023/2025 - Disposizioni attuative per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro a partire dal mese di dicembre 2023

Diramata la Circolare interministeriale che detta le disposizioni attuative del D.P.C.M. 27 settembre 2023, inerente alla programmazione dei flussi per il triennio 2023/2025 relativi alle quote di lavoratori extracomunitari che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Suggerimento n. 530/107 del 9 novembre 2023


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 476/95 dell’11 ottobre 2023 per comunicare che è stata pubblicata la circolare interministeriale n. 5969/2023, con relativi allegati, con la quale sono state fornite le indicazioni per la precompilazione delle domande da parte dei datori di lavoro in attuazione del D.P.C.M. 27 settembre 2023, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari, stagionali e non stagionali, nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025.

La Circolare indica che dal 30 ottobre u.s. e fino al 26 novembre 2023 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm. Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 - 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.

 

INGRESSI NELL’AMBITO DELLE QUOTE 2023 PER LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE E PER LAVORO AUTONOMO 

Nel rinviare al richiamato nostro Suggerimento n. 476/95 dell’11 ottobre 2023, si rammenta che ai sensi del richiamato D.P.C.M., sono complessivamente 136.000 i lavoratori non comunitari che potranno fare ingresso regolarmente in Italia nell’anno 2023 per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo.

Nell’ambito di detta quota sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori indicati dal decreto, tra cui anche l’edilizia, oltreché per lavoro autonomo, 53.450 unità di cui, in particolare, 52.770 per lavoro subordinato (Art. 6 comma 1 lettera a del D.P.C.M.).

 

QUOTE PER LAVORO IN RELAZIONE ALLA PROMOZIONE DI CAMPAGNE MEDIATICHE SUI RISCHI PER L’INCOLUMITÀ PERSONALE

Nell’ambito delle quote previste per lavoro subordinato non stagionale ed autonomo, è attribuita una quota annuale, pari a 2.000 unità per l’anno 2023, di cui, in particolare, 1.900 per lavoro subordinato, riservata ai lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia (Art.6 comma 2 lettera a del D.P.C.M.).

Per le domande presentate a favore di cittadini stranieri che rientrano in tale previsione sono previste quote in via preferenziale. Si attendono successive indicazioni operative non appena sarà resa disponibile la lista dei Paesi che hanno sottoscritto tali accordi o intese, che sarà riportata sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

 

QUOTE PER LAVORO IN RELAZIONE AD ACCORDI O INTESE DI COOPERAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA

Nell’ambito delle quote previste per lavoro subordinato non stagionale ed autonomo, è attribuita una quota pari a 25.000 unità per l’anno 2023 ai fini dell’ingresso di lavoratori per motivi di lavoro subordinato non stagionale, dai sotto elencati Paesi che hanno già sottoscritto vigenti accordi o intese di cooperazione in materia migratoria: trattasi di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (Art.6 comma 3 lettera a del D.P.C.M.).

Nell’ambito delle quote previste per lavoro subordinato non stagionale ed autonomo, è attribuita una quota pari a 12.000 unità per l’anno 2023 ai fini dell’ingresso di lavoratori per motivi di lavoro subordinato non stagionale provenienti dai nuovi Paesi con i quali nel corso del triennio 2023- 2025 entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: l’elenco dei nuovi Paesi sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) e verranno successivamente fornite indicazioni operative (Art.6 comma 3 lettera b del D.P.C.M.)..

 

QUOTE PER LAVORO PER LAVORATORI DI ORIGINE ITALIANA, APOLIDI E RIFUGIATI

Nell’ambito delle quote previste per motivi di lavoro subordinato non stagionale ed autonomo, sono consentiti nel 2023 gli ingressi in Italia, per motivi di lavoro subordinato ed autonomo in particolare:

  • di lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, nei limiti di 90 unità per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori richiamati dall’art. 6 comma 1 del D.P.C.M. oltre che di 10 unità per lavoro autonomo (Art.6 comma 4 lettera a del D.P.C.M.).
  • di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, nei limiti di 180 unità per motivi di lavoro subordinato (e di 20 unità per lavoro autonomo) nei settori richiamati dall’art. 6 comma 1 (Art.6 comma 4 lettera b del D.P.C.M.).

 

CONVERSIONE DI PERMESSI DI SOGGIORNO

Nell’ambito delle quote massime previste per motivi di lavoro subordinato non stagionale ed autonomo, per il 2023 il D.P.C.M. citato prevede inoltre la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo: 

  • nei limiti di 4000 unità, di permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale (Art.6 comma 5 lettera a del D.P.C.M.).
  • nei limiti di 100 unità, di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato dell’UE (Art.6 comma 5 lettera b del D.P.C.M.).

Viene confermato che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico il lavoratore dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro (modello Q), valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro, da allegare tramite upload alla domanda.

Successivamente, il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione e al suo invio telematico al Ministero del Lavoro.

Per tutte le ipotesi di richieste di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l’inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario rimane inalterata la competenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro relativamente alle verifiche di cui all’art. 30-bis del D.P.R. n.394/1999, con emanazione del parere di competenza.

Per i casi specifici di conversione di un permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, si sottolinea che, ferma la disponibilità di quote, la conversione è possibile solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.  A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato.

Infine, viene precisato che nelle ipotesi di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale (ipotesi non più soggetta al click day) e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da altro Stato dell’UE, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

 

INGRESSI LEGALI AL DI FUORI DELLE QUOTE

Ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis, del T.U.I. (d.lgs. n. 286/1998), introdotto dal D.L. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, è previsto l’ingresso per lavoro subordinato (anche stagionale), al di fuori delle quote del decreto flussi, di cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio (art. 4 comma 1 lettera b del D.P.C.M.) Al riguardo, si fa rinvio a successive indicazioni operative circa i Paesi che hanno sottoscritto tali accordi o intese.

E’ previsto fuori quote altresì l’ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero ex art. 23 del T.U.I. e l’art. 3 del D.L. n. 20/2023 ha demandato al Ministero del lavoro l’adozione di apposite Linee Guida.

La Circolare in commento precisa che tali ingressi subiranno le procedure previste dall’art. 22 del T.U.I., con esclusione della preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro (art. 4 comma 1 lettera c del D.P.C.M.), essendo tali lavoratori già formati all’estero, preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono, ai fini della chiamata al lavoro.

È ammessa la trasmissione dell’istanza di nulla osta anche da parte delle Agenzie di somministrazione (Circolare congiunta Ministero del lavoro e dell’Interno n. 4518 del 10 agosto 2023)

Le istanze per l’ingresso di tali lavoratori, alla conclusione dei corsi, potranno essere presentate dai datori di lavoro – compilando il modulo LFE – al di fuori delle quote del decreto flussi e non sono quindi soggette al click day. All’invio del modulo stesso, l’applicativo, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del Lavoro, verificherà se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei predetti programmi di formazione. In caso di esito negativo, il sistema non consentirà l’invio dell’istanza e verrà visualizzato un apposito messaggio sul portale ALI. L’istanza compilata verrà comunque conservata sul sistema in bozza per un eventuale futuro invio.

Infine, la conversione dei permessi di soggiorno per studio e formazione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo (art. 4 comma 1 lettera d del D.P.C.M.), a seguito della novella normativa introdotta dapprima dal DL n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, e poi dall’art. 24, comma 5 del DL n. 75/2023, convertito dalla legge n. 112/2023, non è più soggetta alla disponibilità di quote nell’ambito del decreto flussi e quindi al click day. Le condizioni per la conversione sono dettate dall’art. 6, comma 1, secondo periodo del T.U.I. 

 

GESTIONE DELLA PROCEDURA

La trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) è consentita ai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati all’art. 6, comma 1(e all’art. 7, comma 1) del D.P.C.M.

Per l’anno 2023 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali (ivi comprese le conversioni) previste dal D.P.C.M., saranno ripartite con successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province Autonome, dal Ministero del Lavoro, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione delle Prefetture e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.

Trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei termini di presentazione delle istanze di cui all’art. 8 del D.P.C.M., decorrenti dalla data della sua pubblicazione, le quote significative non utilizzate potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE

Per l’inoltro telematico delle istanze sul portale dei servizi del Ministero dell’interno (Sportello Unico Immigrazione) è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.

Per la selezione degli specifici modelli di istanza si rimanda alla pag. 23 della Circolare interministeriale citata.

Le istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere da: 

  • per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3, lett. a, per lavoro non stagionale, dalle ore 9:00 del 2 dicembre 2023 (sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione in G.U., art. 8, comma 1, lett. a del D.P.C.M.);
  • per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3, lett. b e commi 4, 5 e 6, dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2023 (sessantaduesimo giorno dalla data di pubblicazione in G.U. art. 8, comma 1, lett. b del D.P.C.M.);

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

Nella fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, fruibile nei medesimi orari di operatività dell’applicativo, tramite un apposito modulo di richiesta utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.

Il sistema consente attraverso upload il caricamento della documentazione probatoria necessaria (dimensione massima 2 MB) che potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti ma che sarà esibita, in originale, solo all’atto della firma del contratto di soggiorno.

Per ogni tipo di istanza, qualora al momento della compilazione non fossero disponibili tutti i documenti richiesti, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante; in tal caso, l’acquisizione della citata documentazione sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.), salvo la necessaria esibizione dei documenti in originale al momento della firma del contratto.

Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.

Il sistema informatico SPI 2.0, adottato per la gestione delle quote, prevede infatti un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non (con eccezione delle quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro) che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel click day), rientrano nell’ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello.

L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà quando il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI e precisamente:

  • all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza;
  • ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I.

Trascorsi i termini di presentazione senza che siano emerse ragioni ostative al rilascio di cui all’art. 22 del T.U.I, il nulla osta al lavoro verrà rilasciato automaticamente ed inviato telematicamente anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto di ingresso.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’innovato articolo 22, comma 6-bis, del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa: in tal caso il singolo datore di lavoro, dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.

Nel caso in cui l’assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico ed una copia verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Solo nelle ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato il parere dell’I.T.L. rimane imprescindibile ai fini del rilascio del nulla osta.

Viceversa, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato (stagionale e non), fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.  Le verifiche sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche, essi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 3/2022), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro ex art.44, comma 2 D.L. n. 73/22 convertito in L. 4 agosto 2022 n. 122.

 

VERIFICHE PREVENTIVE PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO

Per tutti i settori (con esclusione di quelli per lavoro stagionale) ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.P.C.M. il datore di lavoro prima di inviare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione deve effettuare la preventiva verifica di indisponibilità di personale presso i Centri per l’Impiego, tramite la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’ANPAL (reperibile al seguente link Assumere lavoratori non comunitari triennio 2023 - 2025 - ANPAL ).

Conseguentemente , se la ricerca di personale sul territorio nazionale non ha avuto buon esito, il datore di lavoro dovrà allegare all’istanza di nulla osta al lavoro, un modello di autocertificazione, di cui all’allegato 4 alla Circolare reperibile cliccando qui, quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445).

Con tale autocertificazione il datore di lavoro può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo SUI, intendendosi espletata, da parte del Centro per l’impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

 a) assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego alla richiesta presentata, decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della medesima;

 b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego;

 c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate. Allo stesso indirizzo Portale Servizi - Ali Sportello Unico (interno.it), nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Ricordiamo che le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza possono richiedere il supporto dell’Ente Unico ESEM-CPT per l’erogazione della formazione obbligatoria e professionalizzante necessaria per i soggetti assunti in applicazione del c.d. “Decreto Flussi” in commento.

In particolare, segnaliamo che l’Ente Unico ESEM-CPT presso la propria sede di Milano eroga - con cadenza mensile - il corso “Base sicurezza LAVORATORI 16 orecon l’ausilio di un mediatore linguistico di lingua araba.

 

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.