Ispettorato Nazionale del Lavoro - Anticipazione TFR - Chiarimenti
L’INL ha fornito un parere in merito alla legittimità dell’anticipo mensile del TFR in busta paga.
Suggerimento n. 217/43 del 22 aprile 2025
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) si è pronunciato sulla corretta gestione dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) con riferimento a quanto previsto in materia dall’articolo 2120 del Codice Civile, tenuto conto di alcuni comportamenti aziendali rilevati in fase di ispezione.
Secondo l’INL il trattamento di fine rapporto rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
Premesso che l’articolo 2120 c.c. stabilisce quali sono le condizioni per la richiesta di un’anticipazione del TFR e che sono possibili trattamenti di miglior favore se previsti dalla contrattazione collettiva o da patti individuali, l’INL ha precisato che l’erogazione monetaria del TFR quale mero automatico trasferimento in busta paga del suo rateo mensile può qualificarsi come una retribuzione aggiuntiva assoggettata all’obbligazione contributiva.
Pertanto, laddove siano accertate determinate condotte aziendali, l’Ispettorato potrà procedere al disconoscimento delle somme erogate a titolo di ratei di TFR e all’intimazione al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate, escludendo così la possibilità che si riconosca l’accantonamento del TFR come rateo mensile in busta paga.