INPS - Legge n. 234/2021 - Riforma della normativa in materia di ammortizzatori sociali - Aspetti contributivi

L’INPS ha illustrato le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge n. 234/2021 in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria nonché le istruzioni operative per la composizione dei Flussi Uniemens.

Suggerimento n. 488/86 del 22 luglio 2022


Come noto (v. nostri Suggerimenti n. 16/2022 e n. 98/2022), la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2022”) ha disciplinato, tra l’altro, una serie di interventi diretti a garantire la universalizzazione e razionalizzazione degli ammortizzatori sociali per fronteggiare le instabilità del mercato e supportare le transizioni occupazionali.

Il legislatore, in particolare, è intervenuto sul decreto legislativo n. 148/2015 apportando alcune variazioni che, a partire dal 1° gennaio 2022, interessano sia la disciplina della Cassa integrazione ordinaria (CIGO) sia della Cassa integrazione straordinaria (CIGS).

L’INPS, con circolare n. 76 del 30 giugno 2022 ed il messaggio n. 2637/2022, ha fornito tutte le indicazioni concernenti le modifiche di natura contributiva, derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali, in vigore dal 1° gennaio 2022.

 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 possono essere beneficiari sia delle integrazioni salariali ordinarie che straordinarie i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore (apprendistato di primo livello), quelli con contratto di apprendistato professionalizzante (apprendistato di secondo livello) e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca (apprendistato di terzo livello).

A fronte di tale modifica normativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia.

L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.

 

APPRENDISTA MANTENUTO IN SERVIZIO AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO

Come noto, i benefici contributivi previsti in favore del datore di lavoro per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Resta, pertanto, ferma anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore.

L’Istituto ha previsto che il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione relativa alle integrazioni salariali sulla base dell’assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall’apprendista.

A decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello - assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in servizio in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 - in quanto il datore di lavoro è tenuto al versamento, anche per loro, della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale.

La misura della contribuzione varia - a decorrere dal 1° gennaio 2022 - anche per gli apprendisti professionalizzanti, assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in servizio. Infatti, se detti lavoratori sono alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), il datore di lavoro è tenuto, al raggiungimento del requisito dimensionale ove previsto, al versamento della contribuzione CIGS.

Ai fini della determinazione della contribuzione dovuta nella misura sopra descritta, la procedura di calcolo è adeguata a decorrere dal periodo di paga giugno 2022 e, conseguentemente, i datori di lavoro non dovranno procedere ad alcun adempimento di regolarizzazione per i periodi precedenti alla suddetta decorrenza.

Per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio, invece, la contribuzione - per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato - rimane determinata nella misura prevista nel corso del periodo di apprendistato.

 

INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI DATORI DI LAVORO DESTINATARI DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

Il campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie è rimasto invariato.

La legge di Bilancio per l’anno 2022 ha, invece, ampliato la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria ricomprendendo, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) che nel semestre precedente alla presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel calcolo della forza aziendale tutti i lavoratori che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda (dirigenti, lavoratori a domicilio, apprendisti di tutte le tipologie, dipendenti part-time in proporzione all'orario svolto, dipendenti assunti con contratto a termine, ecc…).

Per i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive, di per sé sprovviste per attività o dimensione di trattamenti di integrazione salariale, il calcolo della media occupazionale si effettua computando i lavoratori denunciati su più matricole. Pertanto, il computo della media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro.

Tuttavia, le suddette modalità di computo del requisito dimensionale si applicano considerando i soli lavoratori di un medesimo datore di lavoro esposti sulle sole matricole rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO -FIS).

Tali modalità di calcolo determinano anche i conseguenti obblighi contributivi di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie, sia con riferimento all’aliquota ordinaria sia in relazione a quanto disposto all’articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021 (come di seguito specificato).

 

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

La contribuzione ordinaria rimane fissata nella misura di:

  • 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
  • 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Come sopra evidenziato, tali aliquote si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, dal 1° gennaio 2022.

 

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie, come sopra individuati, è confermata l’aliquota del contributo ordinario di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore.

L’aliquota contributiva CIGS, come sopra indicata, si applica anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021, per il solo anno 2022 l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo per i datori di lavoro, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, che rientrano nel campo di applicazione del FIS.

 

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Le aliquote del contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, sono rimaste invariate:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite nel quinquennio mobile;
  • 12% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate tra le 53 e le 104 settimane fruite nel quinquennio mobile;
  • 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile.

L’Istituto ricorda che il contributo addizionale può essere suscettibile di un incremento, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell’applicazione della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Tale incremento è pari all’1% del contributo addizionale dovuto e si applica ai lavoratori in relazione ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.

 

COMPILAZIONE DEI FLUSSI UNIEMENS

Periodi correnti

A decorrere dal periodo di competenza “luglio 2022” la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022.

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione del C.A. (codice di autorizzazione) “3Y”, che dal periodo di competenza luglio 2022 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo CIGS”.

Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello nel quale si perfeziona il predetto requisito.

 

Periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022

CIGO

Per il versamento del contributo CIGO, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, per la qualifica di apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante), i datori di lavoro interessati, valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso, “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
  • nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo dovuto in base all’inquadramento aziendale o al limite dimensionale.

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Si evidenzia, infine, che per gli apprendisti di qualsiasi tipologia, dipendenti da imprese dell’industria e artigianato edile o da imprese dell’industria e artigianato lapidei, la contribuzione CIGO è dovuta nella misura indicata all’articolo 13, comma 1, lett. c) e d), del D.lgs n. 148/2015 (cfr. il messaggio n. 24/2016, par. 3, relativo agli apprendisti professionalizzanti).

 

CIGS

Ai fini del recupero o del versamento del contributo CIGS, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro, per tutte le qualifiche interessate (operai, impiegati, apprendisti e apprendisti trasformati), valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
  • nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato per il codice “M032” il contributo da versare pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

 

 

 

 


Referenti

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