INPS - Legge n. 106/2025 - Tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche - Permessi retribuiti - Decorrenza 1° gennaio 2026
L’INPS ha fornito le indicazioni per l’attuazione dell’articolo 2 della legge n. 106/2025, relativamente alla fruizione, a partire dal 1° gennaio 2026, dei permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Suggerimento n. 590/111 del 23 dicembre 2025
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 416/2025, per comunicare che l’INPS, con circolare n. 152/2025, ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dei permessi orari introdotti dalla legge n. 106/2025 ed ha illustrato le modalità di esposizione dell’evento sul flusso Uniemens nonché le modalità per il conguaglio dell’indennità anticipata.
Di seguito provvediamo a fornire una sintesi della disciplina in parola, anche alla luce delle indicazioni fornite dall’Istituto.
ARTICOLO 1, LEGGE N. 106/2025 – CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
I lavoratori dipendenti di datori di lavoro affetti da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.
Durante il periodo di congedo, il lavoratore dipendente:
- conserva il posto di lavoro;
- non ha diritto alla retribuzione;
- non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.
Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali.
Il lavoratore dipendente può, comunque, procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.
Decorso il periodo di congedo in commento, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017.
ARTICOLO 2, LEGGE N. 106/2025 – PERMESSI DI LAVORO PER VISITE, ESAMI STRUMENTALI, ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGICHE E CURE MEDICHE FREQUENTI
I dipendenti affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti.
Il medesimo diritto è riconosciuto anche ai dipendenti con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Per le ore di permesso aggiuntive, si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
L’indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Le disposizioni dell’articolo 2 in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’INDENNITÀ PREVIDENZIALE
Per potere fruire dei permessi orari, il comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 106/2025 prevede che:
- il rapporto di lavoro subordinato sussista al momento della fruizione del permesso;
- al lavoratore (o al figlio minorenne) sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara. A tal fine, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell’invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di frequenza;
- il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all’interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Per le dieci ore annue di permesso aggiuntive, ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
L'indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente recuperata dagli stessi tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto.
In particolare, il beneficio in argomento deve essere determinato, ai fini dell’anticipazione e del successivo conguaglio, in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente.
Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:
- determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento,
- applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%.
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE CHE FRUISCE PER SÉ O PER IL FIGLIO MINORENNE DEI PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 106/2025
A decorrere dal 1° gennaio 2026, il lavoratore dipendente che intende usufruire delle dieci ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro.
L’INPS precisa che è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.
Al momento della richiesta, l’interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, ha diritto a dieci ore nell’arco dell’anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso.
Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento dell’invalidità civile del figlio minorenne pari o superiore al 74%).
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Si specifica che il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore.
Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS
Per la corretta gestione dei permessi di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 106/2025, nei flussi Uniemens, nonché per consentire il popolamento del conto assicurativo, si istituisce il seguente codice evento:
- “PCM”, avente il significato di “permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.
Rimandiamo alla circolare INPS citata in premessa per le ulteriori specifiche previste dall’Istituto ai fine della corretta esposizione dell’evento sul flusso Uniemens.
MODALITÀ PER IL CONGUAGLIO DELL’INDENNITÀ ANTICIPATA
Ai fini del conguaglio, dal periodo di competenza gennaio 2026, i datori di lavoro devono utilizzare il codice conguaglio istituito dall’INPS, presente nella sezione <InfoAggCausaliContrib>, avente valenza contributiva.
In particolare, nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il seguente codice relativo allo specifico evento:
- codice “0060”, avente il significato di “Conguaglio permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106” (codice evento “PCM”).