INPS - Legge di bilancio per l’anno 2026 - Estensione della possibilità di affiancamento delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo dopo il rientro in servizio
L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sulla novità, introdotta dalla Legge di Bilancio per l’anno 2026, relativa al prolungamento del periodo in cui è possibile affiancare le lavoratrici e i lavoratori in congedo dopo il loro rientro in servizio.
Suggerimento n. 229/44 del 27 aprile 2026
POSSIBILITÀ DI PROLUNGARE IL CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI ASSENTI PER CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA’, PARENTALE O PER MALATTIA DEL FIGLIO
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 53/2026, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 1343/2026, ha fornito alcuni chiarimenti ai fini della corretta applicazione dell’articolo 1, comma 221, della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio per l’anno 2026).
In particolare, tale disposizione ha introdotto, all'articolo 4 del decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), il nuovo comma 2-bis, secondo cui: “Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino”.
Ricordiamo che l’articolo 4 del Testo Unico disciplina le assunzioni in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo, prevedendo, che il datore di lavoro possa assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto di somministrazione a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro.
L'assunzione di personale in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, sia con personale a tempo determinato sia con lavoratori somministrati, può avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo.
Pertanto, con la nuova disposizione introdotta dalla legge di Bilancio per l’anno 2026, è stata prevista la possibilità di affiancamento delle due figure, “sostituto/a” e “sostituito/a”, anche successivamente al rientro in servizio di quest’ultima e fino al compimento del primo anno di età del bambino.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO
L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001, dispone che, nelle aziende con meno di venti dipendenti, è concesso in favore del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, parentale o per malattia del figlio, uno sgravio contributivo del 50 per cento.
Quando la sostituzione avviene mediante l’utilizzo di lavoratori somministrati, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
L’INPS precisa che il requisito dimensionale deve essere posseduto dal datore di lavoro al momento dell'assunzione in sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo.
Inoltre, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4, lo sgravio contributivo trova applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
È possibile, altresì, procedere all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale in somministrazione, per un periodo massimo di dodici mesi, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, per la sostituzione delle lavoratrici autonome eventualmente operanti nell’impresa e assenti per maternità, con la medesima agevolazione contributiva di cui al sopra citato comma 3. In questo caso, non trova applicazione il requisito dimensionale di cui al sopra citato comma 3.
Alle posizioni contributive riferite ai datori di lavoro aventi titolo allo sgravio viene attribuito, a seguito di apposita istruttoria effettuata dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS, il codice di autorizzazione “9R”, avente il significato di "Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, c. 3 del D.lgs. 151/2001".
L’Istituto ha fornito chiarimenti e istruzioni operative per la fruizione dell’esonero in esame con le circolari n. 117/2000 e n. 136/2001, nonché con il messaggio n. 93/2001.
Tanto premesso, l’INPS chiarisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, laddove ricorrano i requisiti sopra riportati, è possibile accedere allo sgravio in esame per il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore ed entro la data di compimento del primo anno di vita del bambino.
All’esito dell’attività istruttoria a cura della Struttura territorialmente competente dell’INPS sarà quindi possibile prolungare la validità del codice di autorizzazione “9R”, per le posizioni contributive interessate, anche prescindendo dall’equivalenza delle qualifiche del “sostituto/a” e del “sostituito/a” e dal numero di lavoratori utilizzati, a condizione che venga rispettata l'equivalenza oraria delle prestazioni.