INPS - Legge di Bilancio per il 2021 - Esonero contributivo per le assunzioni di donne “svantaggiate” - Prime indicazioni operative

L’Istituto ha comunicato le prime indicazioni in tema di esonero per le assunzioni di donne lavoratrici assunte nel biennio 2021-2022, in attesa che vengano emanate le specifiche istruzioni amministrative per la fruizione di tale agevolazione.

Suggerimento n. 168/27 del 2 marzo 2021


Con circolare n. 32/2021, l’INPS chiarisce i termini di applicazione dell’articolo 1, commi 16-18, della legge 30 dicembre 2021, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), introducendo, altresì, un’interpretazione estensiva in tema di rapporti a tempo determinato.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

Esaminiamo, in particolare, la disciplina della Legge di Bilancio alla luce della nuova circolare INPS.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, Legge di Bilancio 2021) ha previsto all’articolo 1, comma 16, che: “Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”.

Al comma 17 del medesimo articolo è altresì precisato che il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto.

Infine, il comma 18 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 chiarisce che il beneficio è concesso solo in seguito all’autorizzazione della Commissione Europea.

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

 

LAVORATRICI PER LE QUALI SPETTA L’INCENTIVO

L’esonero in oggetto si configura come un’estensione dell’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in virtù dell’espresso richiamo operato dall’articolo 1, comma 16, della Legge di Bilancio 2021.

L’INPS precisa che la dizione di legge “per le assunzioni di donne lavoratrici” è da intendersi come “per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012. Si tratta perciò delle seguenti categorie di lavoratrici:

  • donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, con una professione o appartenenti ad un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere (tra questi rientra il settore edile) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’Istituto ricorda che, in base alla circolare n. 34 del 25 luglio 2013 del Ministero del Lavoro, deve essere qualificata «priva di impiego regolarmente retribuito» la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

  • non abbia svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi;
  • ovvero non abbia svolto attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito annuo pari o superiore a 8.145 euro per un’attività di collaborazione coordinata e continuativa o a 4.800 euro annui per un’attività di lavoro autonomo.

Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

 

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

Premesso che in base all’interpretazione letterale della Legge di Bilancio 2021 sembravano esclusi dall’incentivazione le assunzioni a tempo determinato, L’INPS con interpretazione estensiva ha ritenuto di riconoscere l’incentivo in esame anche per tale tipologia di contratto.

Con ciò viene superata la precedente interpretazione da noi illustrata nel Webinar tenutosi lo scorso 26 gennaio 2021.

Pertanto, l’incentivo in esame spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente e di apprendistato.

Per quanto concerne la durata dell’incentivo, lo stesso è riconosciuto per:

  • 12 mesi, in caso di assunzioni a tempo determinato, ivi comprese le eventuali proroghe;
  • 18 mesi, in caso di assunzioni a tempo indeterminato;
  • fino a 18 mesi complessivi, in caso di trasformazioni a tempo indeterminato, purché la trasformazione avvenga entro la scadenza del beneficio del precedente rapporto a termine.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

 

ASSETTO E MISURA DELL’INCENTIVO

L’incentivo, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Da ultimo, l’INPS evidenzia le tipologie di contribuzione che non possono essere oggetto dell’esonero in parola, che, per il nostro settore, sono:

  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile” (c.d. “Fondo di tesoreria INPS”);
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • le contribuzioni finalizzate ad apportare elementi di solidarietà quali, ad esempio, il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare o a forme di assistenza sanitaria integrativa.

Viceversa, l’esonero spetta anche per i contributi INAIL (circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2013)

 

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO

 Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle condizioni generali previste dall’articolo 31 del D.Lgs. 150/2015, nonché dall’articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, che prevedono che:

  • l’assunzione non costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  • l’assunzione non violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • il datore di lavoro non debba avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive, ovvero salvo che si tratti di sospensioni legate al COVID-19;
  • l’incentivo non spetti per quelle lavoratrici che siano state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentasse assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o che risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o di controllo;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e territoriali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO

Le assunzioni devono, inoltre, comportare un incremento occupazionale netto e al riguardo, l’INPS precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Ai sensi dell’articolo 2, punto 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.

Nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di U.L.A. dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di U.L.A. dell’anno successivo all’assunzione”.

L’incentivo è comunque applicabile se l’incremento non avvenga a causa di:

  • dimissioni volontarie del lavoratore;
  • invalidità sopravvenuta e decesso del lavoratore;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Per ogni altra informazione relativa al requisito dell’incremento occupazionale netto si rinvia alla circolare in commento paragrafo 6.1.

 

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

L’esonero per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, salvo che non vi siano espliciti divieti.

Il presente esonero, infatti, non è cumulabile, per esempio, con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile.

E’ invece cumulabile:

  • con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo, come ad esempio, l’incentivo all’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di 20 dipendenti, dall’art. 4, comma 3, del D.Lg. 151/2001, pari al 50 % dei contributi datoriali dovuti;
  • con riferimento agli incentivi di tipo economico, ad esempio incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della L. 68/1999, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della L. 92/2012).

Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”.

Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell’agevolazione dell’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista per le aziende con meno 20 dipendenti, pari al 50% dei contribuiti datoriali dovuti, l’esonero in oggetto troverà applicazione per le medesime lavoratrici solamente sulla quota di retribuzione residua.

Nel ricordare nuovamente che l’applicazione dell’esonero in oggetto è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, della quale daremo tempestiva comunicazione, rimandiamo, per eventuali approfondimenti, alla sopracitata circolare INPS n. 32/2021.

 

 

 


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