INPS - Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali - Nuove indicazioni operative

L’Istituto ha reso note le istruzioni necessarie per richiedere l’esonero contributivo introdotto dal “Decreto Agosto”.

Suggerimento n. 878/184 del 18 novembre 2020


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 627/2020), l’articolo 3 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), ha previsto che ai datori di lavoro che non richiedono i nuovi trattamenti di cassa integrazione per emergenza COVID-19 e che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. n. 18/2020, potrà essere riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi INAIL.

Premesso che il predetto esonero contributivo ha ricevuto la necessaria approvazione da parte della Commissione Europea in data 10 novembre u.s. e che l’INPS, con circolare n. 105/2020, ha già comunicato alcune precisazioni circa le condizioni di spettanza, la misura ed i destinatari dell’esonero (v. nostro Suggerimento n. 716/2020, a cui si rimanda), l’Istituto ha ora fornito, con messaggio n. 4254/2020, le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione all’esonero in parola e per la corretta esposizione dei relativi dati nel flusso Uniemens.

 

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DELL’ESONERO

I datori di lavoro aventi titolo dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi - Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificano:

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le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;

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la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;

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la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;

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l’importo dell’esonero.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Qdeve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

L’INPS, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si ricorda che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Inoltre, ai fini della determinazione della misura, l’INPS precisa che occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

Si rammenta, al riguardo, che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

 

COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causaleL903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104” e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

Stessa procedura dovrà essere utilizzata dai datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile il recupero attraverso la denuncia contributiva corrente.


Referenti

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