INPS - COVID-19 - Lavoratori fragili - Riconoscimento della tutela previdenziale di malattia e relativa certificazione - Ulteriori chiarimenti

L’Istituto fornisce alcuni chiarimenti in merito alla tutela dei lavoratori considerati fragili.

Suggerimento n. 860/179 dell'11 novembre 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimenti n. 587 e 765/2020, per comunicare che l’INPS con il messaggio n. 4157/2020 ha fornito, a seguito delle modifiche introdotte in materia dal decreto legge n. 104/2020, convertito in legge in legge n. 126/2020, alcuni ulteriori chiarimenti relativi alla disciplina dei periodi di assenza dal lavoro dei lavoratori fragili, contenuta nell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) convertito in legge n. 27/2020.

Di seguito, riportiamo le indicazioni di interesse per le imprese.

  • Per i lavoratori ai quali sia riconosciuta una disabilità con connotazione di gravità e per quelli in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, i periodi di assenza dal servizio debitamente certificati, compresi tra il 17 marzo ed il 15 ottobre 2020, sono equiparati a degenza ospedaliera.
  • Nella nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 26 sopra citato, non è più richiesta la condizione del riconoscimento di un handicap. Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità grave, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico legali dell’Autorità sanitaria locale.
  • Il nuovo comma 2-bis del decreto legge n. 18/2020 prevede che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, ovvero seguano specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Referenti

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