INPS - Cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate

L’INPS ha riepilogato le indicazioni per accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi meteorologici legati alle eccezionali ondate di calore.

Suggerimento n. 376/76 del 30 luglio 2024


L’INPS, con Messaggio n. 2736/2024, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, ha riepilogato le indicazioni sulle modalità con cui richiedere, nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’integrazione salariale ordinaria (CIGO), nonché i criteri per la corretta valutazione di tali domande da parte delle sedi territoriali dell’Istituto.

Fermo restando quanto già comunicato in precedenza (si vedano i nostri Suggerimenti n. 247/2017 e n. 502/2022), l’Istituto fornisce alcune importanti precisazioni.

Nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale con la causale sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori (art. 8 co. 2 del DM n. 95442/2016).

In tale ipotesi, nella relazione tecnica afferente alla domanda dovranno essere indicati gli estremi della suddetta ordinanza, senza necessità di allegarla.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con la consueta causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

L’INPS chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Nel caso in cui venga presentata una domanda con causale “evento meteo” per “elevate temperature” relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, l’Istituto terrà conto di tale circostanza nel corso dell’istruttoria. Di conseguenza, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le suddette ordinanze hanno vietato il lavoro.

A tal fine, nella relazione tecnica il datore di lavoro, oltre ad attestare di aver sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, dovrà riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità (senza necessità di allegarla).

Ricordiamo che, per consentire una corretta istruttoria della domanda, è importante che il datore di lavoro rediga la relazione tecnica in modo completo, non solo indicando l'evento meteorologico che si è verificato (ossia il caldo eccessivo), ma anche descrivendo l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. L’INPS ricorda che, invece, non devono essere allegati alla domanda i bollettini meteo, dal momento che questi ultimi vengono acquisiti d’ufficio dall’Istituto.

Tuttavia, come già evidenziato nei Suggerimenti sopra citati, consigliamo alle imprese di procedere comunque all’acquisizione dei citati bollettini (reperibili dal sito Arpa Lombardia), preferibilmente con la richiesta di rilevazione dei dati su base oraria.

Al momento, Regione Lombardia, a differenza di altre Regioni, non ha emesso alcuna ordinanza con la quale si vieta lo svolgimento di lavori all’aperto nelle ore più calde della giornata, così come non ci risulta che altri Comuni del territorio lombardo abbiano agito in tal senso. Tuttavia, invitiamo anche le imprese a prestare attenzione ad eventuali disposizioni che dovessero essere adottate sul tema in oggetto.

Con l’occasione, per tutti gli approfondimenti necessari per la gestione del rischio da calore, derivante da queste ondate eccezionali di caldo, rimandiamo al nostro Suggerimento n. 327/2024.

Ricordiamo, infine, che gli uffici dell’Associazione sono sempre a disposizione per supportare le imprese sia nelle valutazioni sull’opportunità di presentare istanza di integrazione salariale che nella predisposizione della necessaria documentazione.

 


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