INPS - Abrogazione dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia e di mobilità - Cessazione dell’obbligo di versamento della relativa contribuzione - Abrogazione degli incentivi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
L’Istituto conferma l’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, delle disposizioni su disoccupazione speciale edile e mobilità, chiarendone alcune conseguenze.
Suggerimento n. 35/7 del 17 gennaio 2017
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 12/2017, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 99/2017, ha fornito alcuni importanti chiarimenti operativi che derivano dal venir meno, con decorrenza 1° gennaio 2017, delle disposizioni inerenti il trattamento per disoccupazione speciale edile nonché delle liste e del trattamento di mobilità (quest’ultimo si applicava solo alle imprese operanti nel nostro settore, ma inquadrate all’INPS come “manifatturiere”, come le imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo preconfezionato o costruttrici di prefabbricati in cemento).
In particolare, il messaggio precisa che, dal 1° gennaio 2017:
| a) | in caso di disoccupazione involontaria, non spetteranno più i seguenti trattamenti: | |
| - | indennità di mobilità ordinaria | |
| - | trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975 n. 427 (previsto fino ad un massimo di 90 giornate in un anno). | |
| Va aggiunto che, sempre dal 1° gennaio 2017, la Legge Fornero ha abrogato anche le disposizioni inerenti la disoccupazione speciale edile prevista dall’articolo 11 della legge n. 223/1991 (trattamento spettante fino a 18 mesi, in caso di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni), applicabile anche, in base all’articolo 3 della legge n. 451/1994, in caso di licenziamento avvenuto nel corso di una CIGS. | ||
| Ovviamente, in presenza dei requisiti di legge, i lavoratori disoccupati avranno diritto alla NASpI; | ||
| b) | cessa l’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive: | |
| - | contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile (articolo 16, comma 2, lettera a), legge n. 223/1991), che già non era dovuto dalle imprese edili diverse da quelle inquadrate come “manifatturiere”; | |
| - | contributo d’ingresso alla mobilità (articolo 5, comma 4, legge n. 223/1991), che già non era dovuto dalle imprese edili diverse da quelle inquadrate all’INPS come “manifatturiere”; | |
| - | contributo aggiuntivo per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, dovuto da tutte le imprese edili, pari allo 0,80% della retribuzione imponibile (articolo 15 legge n. 427/1975); | |
| c) | è abrogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità; sempre dal 1° gennaio 2017 sono altresì abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. | |
| Gli incentivi sono applicabili fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente all’anzidetta data. | ||
| Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non trova applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità. | ||