INAIL - Infortuni sul lavoro con prognosi di almeno un giorno - Obbligo di comunicazione a partire dal 12 ottobre 2017

Entra in vigore il prossimo 12 ottobre l’obbligo di comunicare all’INAIL gli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Suggerimento n. 459/51 del 4 ottobre 2017


Rammentiamo (v. nostro Suggerimento n. 140/2017) che il D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto l’obbligo di denunciare all’INAIL, ai soli fini statistici e informativi, gli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell’evento, e che tale obbligo - che avrebbe dovuto divenire effettivo il 12 aprile 2017 - è stato differito dalla legge n. 19/2017 al 12 ottobre 2017.

La comunicazione va effettuata esclusivamente in via telematica, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Il datore di lavoro che non adempia all’obbligo in oggetto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.972,80 (articolo 55, comma 5, lettera h, D.Lgs. n. 81/2008).

Nel caso di infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, escluso quello dell’evento, l’obbligo di comunicazione a fini statistici e informativi di cui sopra è assolto mediante la consueta denuncia d’infortunio prevista dall’articolo 53 del T.U. per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. n. 81/2008).


Referenti

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