Elemento Variabile della Retribuzione anno 2024 - Termine erogazione EVR 2023 - Tabelle delle retribuzioni e dei costi della manodopera valide dal 1° gennaio 2024

L’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all’anno 2024 verrà corrisposto, qualora dovuto, solo a seguito della verifica dei parametri territoriali, effettuata dalle Parti Sociali entro il 31 marzo p.v.. Per tale motivo, si provvede ad aggiornare le tabelle delle retribuzioni e dei costi della manodopera in vigore dal 1° gennaio 2024.

Suggerimento n. 9/1 del 4 gennaio 2024


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 376/2022), l’ultimo rinnovo del contratto integrativo di settore per le province di Milano, Lodi, Monza e Brianza ha introdotto alcune novità, tra cui la revisione della disciplina territoriale che regola l’istituto dell’elemento variabile della retribuzione (EVR).

Premesso che la normativa per l’EVR prevede l’applicazione di una tassazione agevolata (anche per l’anno 2024 l’aliquota è pari al 5% ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge n. 213/2023 c.d. Legge di Bilancio 2024), il riconoscimento dell’EVR, da parte delle imprese eventualmente tenute, avverrà solamente dopo che le Parti Sociali avranno svolto, entro il 31 marzo 2024, la verifica dell’andamento dei parametri territoriali, come previsto dall’articolo 3 del contratto integrativo 24 maggio 2022.

Successivamente alla predetta verifica, le imprese dovranno verificare l’andamento dei propri parametri aziendali, rispetto al medesimo periodo temporale preso a riferimento dalle Parti Sociali, per accertare se siano tenute o meno alla corresponsione dell’EVR 2024.

Si ricorda che, qualora, dalla verifica dei parametri aziendali, risultasse che l’impresa non fosse tenuta ad erogare l’EVR o lo fosse in misura ridotta rispetto a quanto stabilito a livello territoriale, occorrerà che la stessa attivi la procedura di comunicazione stabilita dal contratto provinciale, attraverso una specifica autodichiarazione.

Si evidenzia che, solo successivamente all’avvenuta verifica territoriale dei parametri, le imprese aventi titolo potranno effettuare la predetta autodichiarazione da inviare quanto prima e comunque non oltre il 30 ottobre p.v.; infatti, sino alla presentazione di tale autodichiarazione, l’impresa è tenuta ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale.

Alla luce di quanto sopra e sino a prossima diversa comunicazione, dal mese corrente non è dovuto alcun importo a titolo di EVR.

Di tutti gli adempimenti contrattuali, delle necessarie procedure aziendali nonché dei valori dell’EVR 2024 eventualmente dovuti daremo prontamente notizia con uno o più successivi Suggerimenti; nel frattempo, gli uffici restano a disposizione per ogni chiarimento e supporto in materia.

Tenuto conto di quanto sopra, provvediamo ad allegare:


Referenti

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