Depenalizzazione reati - Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8

Il provvedimento sulla depenalizzazione trasforma in illeciti amministrativi anche alcuni reati in materia di lavoro e previdenza.

Suggerimento n. 84/12 dell'11 febbraio 2016


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio scorso il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, il quale dispone che non costituiscono più reato, ma sono soggette alla sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, con espressa esclusione di alcune fattispecie, per le quali resta applicabile la sanzione penale.

Tra le fattispecie escluse dalla depenalizzazione rientrano tutte le violazioni previste in tema di salute e sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81/2008) e in tema di immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998)

Per quanto riguarda, invece, le altre violazioni in tema di lavoro e di previdenza obbligatoria, evidenziamo in particolare che:

  1.  è depenalizzato il reato relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 convertito dalla L. n. 638/1983) e dei collaboratori coordinati e continuativi (articolo 39 della L. n. 183/2010), purché non eccedenti il limite complessivo di 10.000 euro annui.  In tale ipotesi, anziché la reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 1.032, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Peraltro, resta confermato che il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, qualora provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
  2. sono depenalizzati i reati di somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati e di utilizzo di lavoratori illegittimamente somministrati (articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276/2003), anche qualora la somministrazione illecita consegua ad un appalto o ad un distacco privi dei requisiti di legge (articoli 29, comma 1, e 30, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003), in relazione ai quali l’ammenda è sostituita da una sanzione amministrativa di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Peraltro, il decreto legislativo n. 8/2016 prevede che la sanzione amministrativa non possa essere in ogni caso inferiore a 5.000 euro e superiore a 50.000 euro. Le fattispecie anzidette restano punite con sanzione penale qualora siano attuate con sfruttamento di minori.

Per eventuali approfondimenti circa la depenalizzazione degli illeciti in materia di lavoro e previdenza, rimandiamo alla circolare del Ministero del lavoro n. 6/2016.


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