Decreto Rilancio - Conversione in legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del c.d. “Decreto Rilancio”: tra le varie misure si segnala la conferma della detrazione potenziata nella misura del 110% per alcune tipologie di interventi edilizi e la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione o per lo sconto in fattura.

Suggerimento n. 589/85 del 28 luglio 2020


Con Legge 17 luglio 2020 n. 77 (pubblicata su S.O. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020), di conversione del D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economica, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, sono sostanzialmente confermate le misure fiscali contenute nel decreto stesso (si vedano Suggerimenti n. 415/61, n. 417/62 del 22 maggio 2020, n. 426/63 del 26 maggio 2020 e n. 434/64 del 28 maggio 2020).

 

In particolare, si segnala:

  • la conferma delle detrazioni potenziate al 110%, c.d. “Superbonus” per alcune tipologie di interventi edilizi e la possibilità, in luogo della detrazione, di optare per la cessione o per lo sconto in fattura;
  • la conferma del credito di imposta nella misura del 60% dell’importo mensile del canone di locazione riferito a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e relativo ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • il riconoscimento a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professione di un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;
  • il riconoscimento della possibilità fino al 31 dicembre 2021, di cedere anche alle banche e agli intermediari finanziari, i crediti di imposta riconosciuti per far fronte all’emergenza epidemiologica;
  • la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020 della disciplina sulla verifica della regolarità fiscale che le Amministrazioni pubbliche, prima di pagare importi superiori a 5.000 euro, devono effettuare nei confronti dei destinatari degli stessi;
  • l’aumento dagli attuali 700.000 euro a 1.000.000 di euro per il 2020, del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale;
  • il posticipo al 16 settembre 2020 dei versamenti in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio sospesi dal c.d “Decreto Cura Italia” e dal c.d. “Decreto Liquidità”;
  • l’eliminazione del versamento del saldo Irap 2020 e della prima rata di acconto per il periodo di imposta 2020;
  • la soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di iva;
  • la conferma della proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme scadenti tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 dovute a seguito di accertamento con adesione, accordo conciliativo, accordo di mediazione, atti di liquidazione;
  • la proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento;
  • per gli avvisi bonari in scadenza dall’8 marzo 2020 fino al giorno precedente all’entrata in vigore del c.d. “Decreto Rilancio” (quindi 18 maggio 2020), si considerano tempestivamente effettuati se eseguiti entro il 16 settembre 2020, mentre per gli avvisi bonari in scadenza dal 19 maggio al 31 maggio 2020 è disposta la possibilità di effettuare i versamenti senza sanzioni ed interessi entro il 16 settembre 2020.

 

Alla luce della conversione in Legge del c.d. “Decreto Rilancio”, Ance ha aggiornato il proprio Dossier illustrativo, qui in allegato, con le disposizioni fiscali rilevanti per il settore.

 

 


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