Decreto Rilancio: Ecobonus e Sismabonus al 110%

Potenziamento al 110% dell’Ecobonus e Sismabonus, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma; ampliata la possibilità di optare per la cessione del credito e per il c.d. “sconto in fattura”: queste le principali novità del c.d. “Decreto Rilancio”.

Importante | Suggerimento n. 434/64 del 28 maggio 2020


Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, c.d. “Decreto Rilancio” (Supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020), in vigore dal 19 maggio 2020, oltre ad aver introdotto numerose disposizioni di carattere fiscale di particolare interesse (vedi ns. Suggerimenti n. 415/61 e 417/62 del 22 maggio 2020 e n. 426/63 del 26 maggio 2020), prevede il potenziamento delle detrazioni fiscali attualmente esistenti per determinati interventi sugli immobili volti al risparmio del consumo di energia e di riduzione del rischio sismico, che si riportano di seguito, oltre all’ampliamento degli interventi per i quali il contribuente, in luogo della fruizione diretta della detrazione, può optare per la cessione del credito o per il c.d. “sconto in fattura”. Si precisa che le nuove disposizioni necessitano di un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definirà le modalità attuative della cessione/sconto in fattura, nonché di un Decreto del MISE che stabilirà le modalità di trasmissione all’Enea dell’asseverazione dei tecnici abilitati ad attestare le condizioni richieste per l’accesso alla detrazione e le relative modalità attuative.

 

ECOBONUS AL 110%

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è prevista una detrazione pari al 110%, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo, per gli interventi di seguito descritti:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (c.d. “cappotto”) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente 11 ottobre 2017;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

La detrazione del 110%, inoltre, si applica per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati che godono della detrazione del 110%.

Si segnala inoltre che per poter beneficiare della detrazione fiscale maggiorata al 110% gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare:

  • i requisiti tecnici minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter dall’art. 14 D.L. 63/2013;
  • e, nel loro complesso , devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

 

SISMA BONUS AL 110%

Per gli interventi ricadenti nell’agevolazione “Sisma bonus” (Sismabonus singole unità, Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti), l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati su immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

 

AMBITO SOGGETTIVO

Possono fruire della detrazione nella misura del 110% i seguenti soggetti:

  • condomini;
  • persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati su singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Occorre sottolineare che per espressa previsione normativa non possono fruire dell’agevolazione le persone fisiche che sostengono le spese (Ecobonus e Sisma-bonus), al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su un edificio unifamiliare diverso da quello adibito ad abitazione principale;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 

ALTRI INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI

La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente sopra indicati, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.

In particolare sono inclusi nella detrazione del 110%:

  • gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi sopra descritti nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascuna tipologia di intervento;
  • contestuale installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
  • contestuale installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.

 

TRASFORMAZIONE DELLA DETRAZIONE IN CREDITO DI IMPOSTA/SCONTO IN FATTURA

Ampliata la cessione del credito di imposta e reintrodotto lo “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta, da parte del contribuente, della detrazione spettante.

In particolare è possibile optare, in via telematica, per la cessione del credito ovvero per  lo sconto in fattura, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio esistente (detrazione pari al 50%);
  • efficienza energetica di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013;
  • efficienza energetica con detrazione al 110%;
  • adozione misure antisismiche (interventi con detrazione al 110%);
  • recupero o restauro della facciata (c.d. “Bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

In caso di riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi,  c.d. “sconto in fattura”, il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito di imposta con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In generale i soggetti che acquistano i crediti di imposta li utilizzano in compensazione con la stessa ripartizione in quote con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (per gli acquirenti del credito di imposta corrispondente alla detrazione maggiorata del 110% la ripartizione sarà sempre in cinque anni). La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato/credito ricevuto.

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni in esame.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo.

Con apposito provvedimento l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative della cessione/sconto in fattura.

 

VISTO DI CONFORMITA’/ASSEVERAZIONE PER CESSIONE/SCONTO DETRAZIONE 110%

Per la cessione/sconto dei bonus maggiorati al 110% è previsto l’obbligo di chiedere il visto di conformità ai soggetti abilitati (ad esempio Commercialisti e CAF), attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

E’ inoltre richiesto:

  • per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato del rispetto dei requisiti previsti dai Decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia dell’asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all’ENEA con le modalità che saranno stabilite da apposito Decreto;
  • per gli interventi di riduzione del rischio sismico con detrazione al 110%, un’asseverazione di un tecnico abilitato che dovrà attestare l’efficacia degli interventi alla riduzione del rischio sismico, nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

La non veridicità delle attestazioni/asseverazioni comporta la decadenza dalle agevolazioni e, in capo ai professionisti che le rilasciano, vengono applicate le sanzioni pecuniarie di ammontare compreso tra 2 mila e 15 mila euro, per ciascuna attestazione infedele resa. Per i medesimi professionisti è inoltre previsto l’obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500 mila euro.

Con apposito Decreto del Mise saranno stabilite le modalità di trasmissione all’Enea dell’asseverazione dei tecnici abilitati ad attestare le condizioni richieste per l’accesso alla detrazione e le relative modalità attuative.

 

 


Referenti

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