Decreto legge n. 92/2025 convertito in Legge n. 113/2025 - INPS - Novità in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria

L’INPS ha illustrato le novità, introdotte per il settore edile a seguito della conversione in legge del decreto legge n. 92/2025, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.

Suggerimento n. 435/86 del 3 settembre 2025


Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025 è stata pubblicata la legge n. 113/2025 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 92/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

A seguito della conversione, l’INPS, con circolare n. 121/2025, ha fornito alcune precisazioni con particolare riferimento all’articolo 10-bis, introdotto nel testo del decreto legge n. 92/2025, il quale prevede che anche per le imprese appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, effettuati nell’arco temporale dal 1° luglio al 31 dicembre 2025 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non sono computati ai fini del calcolo dei limti di durata massima della CIGO (limite delle 52 settimane nel biennio mobile).

L’articolo 10-bis inoltre, stabilisce che, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Infine, si evidenzia che sia la causale “Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “Evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) (v. nostro Suggerimento n. 365/2025).

Ricordiamo che, per quanto riguarda la Regione Lombardia (a seguito dell’Ordinanza n. 348 del 1° luglio 2025), la possibilità di inoltrate una domanda di CIGO con causale “Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” è ammessa, alle condizioni illustrate nel Suggerimento sipra citato, fino al 15 settembre 2025.

Aspetti contributivi

Come sopra illustrato, l’unica deroga alla disciplina generale attiene all’esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai sensi del citato articolo 10-bis ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti.

Pertanto, i periodi di integrazione salariale di cui trattasi rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile (v. nostro Suggerimento n. 104/2017).

Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015 (entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo).

Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale ordinaria autorizzato ai sensi dell’articolo 10-bis in argomento, relativamente alle quote di Trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa.

Modalità operative

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione sopra illustrati, i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità di invio.

Modalità di esposizione del conguaglio

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro, l’INPS precisa che i datori di lavoro medesimi devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente”, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

In particolare, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento presente in <CongCIGOAltCaus>, presente in <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>, devono valorizzare il codice di nuova istituzione “L149”, avente il significato di “Conguaglio CIGO DL 92-2025”.

Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare INPS n. 9/2017).

Infine, per quanto attiene alle indicazioni relative alla modalità di compilazione dei flussi UNICIG, in caso di richiesta di pagamento diretto delle integrazioni salariali, rimandiamo al punto 1.5 della circolare INPS citata in premessa.


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.