Decreto legge n. 131/2024 - Contratto a tempo determinato illegittimo - Nuova disciplina risarcitoria

Nelle ipotesi di trasformazione giudiziale del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato il risarcimento del danno arrecato al lavoratore non è più soggetto a limitazioni.

Suggerimento n. 459/88 del 8 ottobre 2024


In data 17 settembre 2024 è entrato in vigore il D.L. n. 131/2024 (G.U. n. 217 del 16 settembre 2024) recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” che ha parzialmente modificato la disciplina prevista dall’art. 28 D.lgs. n. 81/2015 (titolato “Decadenze e tutele”) per quanto attiene alle conseguenze economiche previste per i casi di illegittimità del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra privati.

Invero, prima dell’entrata in vigore del decreto in parola, l’art. 28 D.lgs. n. 81/2015 - al comma 2 - disponeva che: nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr […]”.

Pertanto, il limite previsto per la stessa non poteva essere superato, anche nel caso (previsto dalla norma) in cui tra la scadenza del contratto a termine e l’emissione del provvedimento giudiziale di accertamento dell’illegittimità del termine fosse trascorso un intervallo di tempo superiore a 12 mesi.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto in parola, il predetto comma 2 dell’art. 28 D.lgs. n. 81/2015 è stato integrato con il seguente periodo: “Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno […].

Ne consegue che, ora, al giudice chiamato a quantificare l’indennità onnicomprensiva è riconosciuta la facoltà di elevare il trattamento risarcitorio - oltre il limite delle 12 mensilità - qualora il lavoratore dimostri “di aver subito un maggior danno”.

In altri termini, nelle ipotesi di trasformazione giudiziale del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato il risarcimento del danno arrecato al lavoratore non è più soggetto a limitazioni.


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