D.L. sicurezza sul lavoro e protezione civile: pubblicata la legge di conversione - Novità per le imprese
Il decreto legge n. 159/2025 è stato convertito con la Legge n. 198/2025. Previste novità per i tesserini di cantiere; INAIL promuoverà i “DPI intelligenti” e la raccolta dei “near miss”.
Suggerimento n. 7/4 dell'8 gennaio 2026
Il Governo ha approvato il decreto legge “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, che è stato convertito in legge con la Legge n. 198/2025. Nella gazzetta ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è stato pubblicato il testo del decreto-legge, coordinato appunto con la legge di conversione.
La norma modifica il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel corso dell’esame parlamentare anche ANCE ha presentato numerosi emendamenti, evidenziando quelle proposte ritenute critiche.
Di seguito si illustrano le principali modifiche introdotte in sede di conversione, nonché gli aspetti tecnici di maggiore rilievo per il settore. Ci si riserva di comunicare tempestivamente eventuali ulteriori aggiornamenti o chiarimenti che dovessero emergere.
Articolo 1 - “Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL”.
L’articolo, in sede di conversione, ha subito delle modifiche redazionali. È confermata quindi, in tema di oscillazione dei premi per andamento infortunistico, la previsione relativa alla autorizzazione da parte dell’INAIL alla revisione delle aliquote di oscillazione e l’inserimento dei criteri di accesso per il riconoscimento del bonus per andamento infortunistico alle imprese (si ricorda che non hanno diritto al predetto bonus le imprese che, negli ultimi due anni, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro).
Si ricorda che, con la nota n. 10896/2025, l’INAIL ha comunicato l’applicazione in via provvisoria, dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, stabilite con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 146 del 21 luglio 2025 (v. nostro Suggerimento n. 586/2025).
Articolo 3 - “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti”.
Si prevede l’obbligo di dotare il tesserino di riconoscimento/badge - previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - di un codice univoco anticontraffazione Tale tesserino, utilizzato come badge di cantiere, dovrà essere reso disponibile al lavoratore anche in formato digitale.
Il badge sarà reso disponibile tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa).
Si ricorda che l’obbligo si applica non soltanto al settore dell’edilizia, ma è stato esteso anche ad ulteriori ambiti di attività caratterizzati da un rischio più elevato, da individuarsi con apposito decreto.
Viene demandato ad un ulteriore decreto, da emanarsi sempre entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità di attuazione, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate. Sarà necessario monitorarne il testo (è previsto che verranno sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative), anche in considerazione dei territori dove le Casse edili già rilasciano il badge.
La nuova disciplina non è quindi immediatamente operativa, in quanto la sua efficacia è subordinata all’adozione del decreto attuativo previsto dalla norma.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione al comma 2 sono volte a chiarire che la sanzione amministrativa, in caso di mancata dotazione del badge da parte del datore di lavoro, prevista dall’articolo 55, comma 5, lettera i) del TU sicurezza, si applica anche con riferimento alle imprese dei predetti settori caratterizzati da un rischio più elevato.
Nel medesimo articolo viene modificato l’articolo n. 27 del TU sicurezza, che disciplina la patente a crediti.
In particolare, viene ora prevista la decurtazione dei crediti per i casi di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione sull’instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con riferimento agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, che comporta una riduzione pari a 5 punti per ciascun lavoratore interessato dalla violazione. La decurtazione avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza, e non più a seguito del suo accertamento definitivo. A tal fine, l’INL utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS). Le risultanze dei verbali notificati, oltre ai provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, sono comunicate all’INL entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati, ai fini della decurtazione dei crediti.
Viene altresì previsto che nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte del lavoratore o una sua inabilità permanente, assoluta o parziale, le competenti procure della Repubblica trasmettano all’INL le informazioni necessarie all’adozione dei provvedimenti, previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro.
Vengono confermate le modifiche sui contenuti della notifica preliminare che il committente dei lavori edili deve inviare prima dell’inizio dei lavori agli Organi di vigilanza e, in caso di lavori pubblici, al Prefetto. In particolare, si ricorda che andranno specificate le imprese che operano in regime di subappalto (si ipotizza un rapido aggiornamento dei software laddove l’invio della notifica avvenga on line).
Si ricorda infine che è in vigore la previsione secondo la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, disporrà in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
Articolo 5 - “Interventi in materia di prevenzione e di formazione”.
Sono state apportate alcune modifiche non rilevanti per le attività dei datori di lavoro.
Viene confermata la previsione che autorizza l’INAIL a promuovere, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’Istituto, interventi di sostegno rivolti, in particolare, alle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.
Il decreto legge ha introdotto una modifica all’articolo 37, comma 11, del TU sicurezza sulla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, mantenuta dalla legge di conversione: la contrattazione collettiva nazionale disciplinerà, nel rispetto del principio di proporzionalità, le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico della formazione degli RLS per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori. Si terrà conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio derivante dall’attività svolta. Si ricorda che, ai sensi del predetto comma 11, la durata del corso di aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue, per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e 8 ore annue per quelle che occupano più di 50 lavoratori.
Il decreto legge convertito ha altresì previsto che le competenze acquisite dal lavoratore a seguito dello svolgimento delle attività di formazione vengano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore stesso (il cui contenuto è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e dagli Organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi) e nel SIISL.
L’articolo 51 del TU Sicurezza, sugli Organismi paritetici, è stato modificato dal decreto legge e la modifica è stata mantenuta in sede di conversione. La comunicazione prevista dal comma 8-bis, a cura degli Organismi paritetici, comprende anche i nominativi delle aziende alle quali è stata fornita attività di consulenza e monitoraggio con esito positivo. Al riguardo, si segnala che l’INAIL sta predisponendo uno strumento per consentire che tale invio possa avvenire a breve.
La legge di conversione non ha modificato la previsione che ha integrato l’articolo 77 del TU Sicurezza sul mantenimento in efficienza degli specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI da parte del datore di lavoro, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi. Si rammenta che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi al Regolamento UE n. 2016/425, come previsto all’art. 76 del D.Lgs. n. 81/2008.
La valutazione dei rischi non può stabilire se un indumento sia un DPI, ma serve a individuare quali DPI, in base ai rischi presenti in azienda e alle loro caratteristiche di protezione, siano adatti a proteggere i lavoratori. Di conseguenza, sembra difficile sostenere che il datore di lavoro possa decidere che un qualsiasi indumento sia un DPI (da mantenere poi in efficienza).
Per quanto riguarda la modifica all’articolo 113 del TU Sicurezza sulle scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 m e aventi una inclinazione superiore a 75°, si segnala che tali scale, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa (in base alla valutazione del rischio), di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 cm.
E' stato introdotto un regime transitorio: per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni sono in vigore dal 1° febbraio 2026.
Articolo 13 - “Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
E’ confermata la previsione secondo la quale gli amministratori di società devono comunicare il proprio domicilio digitale, che non può corrispondere a quello della società, inadempimento assistito dalla sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice Civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro), in misura raddoppiata.
Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese dovevano comunicare il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico (v. nostro Suggerimento 352/2025).
Articolo 15 - “Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni”.
È prevista anche l'emanazione di linee guida per l’analisi dei mancati infortuni (“near miss”) da parte delle imprese con più di 15 dipendenti, che comunicheranno dati e criteri utili per la predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni. Le linee guida saranno adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall'INAIL.
È opportuno ricordare che il Formedil Italia, in collaborazione con INAIL, ha recentemente pubblicato un opuscolo sulla segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili.
Articolo 17 - “Sorveglianza sanitaria e promozione della salute”.
I lavoratori devono “sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente”; il DL Sicurezza chiarisce che questi controlli “devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva”.
Viene introdotta una nuova fattispecie di sorveglianza sanitaria: “visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni”.
Rimane, però, il dubbio sull’interpretazione della norma che non chiarisce se il “ragionevole motivo” debba riferirsi al medico, durante lo svolgimento della propria attività, o al datore di lavoro.
Resta fermo che il datore di lavoro mantiene la piena facoltà di utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa, anche contrattuale, vigente in materia di esercizio del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori che siano sotto l’effetto delle suddette sostanze.