Credito d’imposta piano Transizione 5.0: guida operativa

Le modalità di accesso al beneficio illustrate in un Dossier ANCE.

Suggerimento n. 415/53 del 9 settembre 2024


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto MIMIT e MEF 24 luglio 2024, l’apertura della piattaforma on-line per la presentazione delle domande sul sito internet del GSE  e la Circolare n. 25877 16 agosto 2024 viene data piena operatività al credito d’imposta relativo al cd. “Piano Transizione 5.0” (v. Suggerimento n. 391/49 del 7 agosto 2024).

Si ricorda che il credito di imposta viene previsto a favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni non residenti, per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 (beni c.d. “industria 4.0”)

Il beneficio fiscale viene riconosciuto a condizione che gli investimenti consentano di ottenere complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili:

  • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi.

Le spese per la formazione devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni all’impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

Sono abilitati all’erogazione delle attività di formazione:

  • i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
  • i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
  • i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione;
  • gli European Digital Innovation Hubs (tra cui DIHCUBE, coordinato da ANCE, con specializzazione verticale per le imprese di costruzione – www.dihcube.eu v. Suggerimento n. 399/73 del 30 agosto 2024) e Seal of Excellence;
  • gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Le spese per la formazione del personale sono ammissibili a condizione che:

  • siano finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
  • rientrino nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
  • non superino, in ogni caso, il limite massimo di 300 mila euro.

Referenti

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