Convertito in legge il D.L. “Sostegni ter”: nuove norme sulla revisione dei prezzi negli appalti pubblici

È stata pubblicata Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 73 del 28 marzo scorso, la Legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha convertito in legge il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, c.d. decreto “Sostegni-ter”.

Suggerimento n. 243/22 del 5 aprile 2022


Facciamo seguito al ns. Suggerimento n. 80/7 del 1° febbraio 2022 per dare notizia della conversione in legge del “D.L. Sostegni ter”.

La legge di conversione - che è stata approvata nella versione sottoposta alla “fiducia” da parte del Governo - ha introdotto solo piccole modifiche all’art. 29 che, come noto, contiene una speciale disciplina revisionale per le gare indette a partire dall’entrata in vigore del decreto-legge (27 gennaio u.s.) e sino al 31 dicembre 2023.

La norma, quindi, fatte salve tali limitate innovazioni, è rimasta sostanzialmente invariata e, pertanto, si rinvia per un riepilogo dei suoi contenuti al Suggerimento di cui sopra.

In ogni caso, si riporta, di seguito, un’analisi delle principali novità introdotte dal provvedimento all’art. 29.

 

POSSIBILITÀ DI AGGIORNAMENTO DEGLI ACCORDI QUADRO GIÀ AGGIUDICATI O EFFICACI (art. 29 comma 11 bis)

La modifica più significativa introdotta dalla Legge di conversione riguarda gli accordi quadro già aggiudicati o efficaci alla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 29 marzo 2022), per i quali si prevede la possibilità, entro certi limiti, di procedere ad un aggiornamento dei prezzi, al fine di poter dare esecuzione ai lavori.

Più in particolare, attraverso l’introduzione del co. 11-bis, si prevede che le committenti, al fine di dare esecuzione a tali accordi quadro, possano, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate e fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta, utilizzare le risultanze dei prezzari aggiornati ai sensi del co. 12 della medesima norma.

Tale disposizione, come noto, affida ad un decreto del MIMS, da adottarsi entro il 30 aprile p.v., previo parere del Consiglio Superiore e dell’Istat e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’approvazione di apposite Linee Guida per garantire l’omogeneità nella formazione e nell’aggiornamento dei prezzari regionali.

Il nuovo co. 11-bis prevede altresì che, nelle more dell’aggiornamento dei prezzari secondo le modalità sopra indicate, le stazioni appaltanti possano, sempre nei limiti delle risorse complessivamente stanziate e del ribasso offerto, incrementare o ridurre i prezzari regionali utilizzati per l’aggiudicazione, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuare dal MIMS su base semestrale, ai sensi del co. 2 della medesima norma.

Si ricorda che tale comma prevede che il MIMS, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, debba adottare decreti di rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi intervenute in ciascun semestre, sulla base della nuova metodologia che l’ISTAT dovrà definire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma, che scadranno il 27 aprile p.v..

 

SCIOGLIMENTO COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO OBBLIGATORIO SU ACCORDO PARTI (art. 29 comma 13 bis)

Con il nuovo co. 13-bis è stata introdotta una modifica di coordinamento in materia di Collegio Consultivo Tecnico.

L’istituto, come noto, rappresenta una delle più importanti novità introdotte dal “Decreto Semplificazioni”, decreto-legge n. 76/2020, per addivenire in tempi rapidi al superamento delle controversie che possono sorgere in corso d’esecuzione, e così giungere celermente alla realizzazione delle opere.

La sua costituzione è obbligatoria, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, fino al 30 giugno 2023.

L’art. 6, co. 6, del “Decreto Semplificazioni” prevedeva che, a far data dal 31 dicembre 2021, il Collegio Consultivo a costituzione obbligatoria potesse essere sciolto in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

Tale data è stata ora prorogata al 30 giugno 2023, allineando tale termine con quello previsto per la sua costituzione obbligatoria; ciò, anche al fine di non vanificare l’obbligatorietà ivi prevista, mediante la possibilità di recedere anche prima della conclusione del contratto.

 

In allegato, il testo coordinato dell’art. 29 del “Decreto Sostegni ter”.

 

 


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