Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “Sostegni-ter”: nuove norme sulla revisione dei prezzi negli appalti pubblici

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Suggerimento n. 80/7 del 1° febbraio 2022


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 21 dello scorso 27 gennaio, è stato pubblicato il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, il cui art. 29 (rubricato “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”), allo specifico fine di incentivare gli investimenti pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dal contenimento della pandemia da COVID-19:
1. introduce un regime revisionale ad hoc valido per le procedure di gara indette dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge sino al 31 dicembre 2023;
2. adotta significative previsioni in tema di prezzari regionali;
3. chiarisce alcuni aspetti controversi della disciplina sul caro materiali per l’anno 2021 contenuta nel Decreto-Legge “Sostegni-bis”.
   

La norma in commento ripropone un sistema compensativo che - sia pure con alcune variazioni - replica sostanzialmente il precedente meccanismo previsto dal Codice De Lise (D. Lgs. n. 163/2006, art. 133), nonché, da ultimo, dal D.L. “Sostegni-bis”.

Di seguito una prima sintesi dei principali aspetti dell’art. 29, D.L. n. 4/2022.

 

 

REGIME DI REVISIONE DEI PREZZI PREVISTO PER LE PROCEDURE DI GARA INDETTE DAL 27 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2023

Revisione prezzi obbligatoria (comma 1, lett. a)

In via generale, viene previsto che i bandi e gli avvisi adottati per l’affidamento di contratti pubblici e le lettere d’invito a presentare offerta inviate successivamente all’entrata in vigore del Decreto-Legge (27 gennaio 2022) e fino al 31 dicembre 2023, per qualsiasi importo, dovranno contenere obbligatoriamente le clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 106, co. 1, lett. a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016.

 

Riduzione della percentuale di alea e aumento della quota di sovraccosti compensabili (comma 1, lett. b)

In particolare, poi, per i contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti saranno tenute a considerare le variazioni di prezzo dei singoli materiali che superino un’alea del 5% a carico dell’appaltatore, mentre le compensazioni saranno riconosciute solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima pari all’80% di tale eccedenza, in deroga all’articolo 106, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016,

 

Nuovo metodo di rilevazione dei prezzi (comma 2)

Viene stabilito che l’ISTAT, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto-Legge (ossia entro il prossimo 27 aprile), definisca – sentito il MIMS – la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione.

Successivamente, sulla base delle rilevazioni effettuate dall’ISTAT, sarà il MIMS a dover determinare con cadenza semestrale – quindi, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno - tramite decreto ministeriale, le variazioni effettivamente subite dai singoli materiali da costruzione più significativi nel corso del semestre precedente.

 

Modalità di erogazione delle compensazioni (commi 3-6)

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% del prezzo dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al DM MIMS di rilevazione delle variazioni, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

Inoltre, viene richiesto al Direttore dei lavori (innovando sensibilmente rispetto alla disciplina di cui all’art. 1-septies, D.L. n. 73/2021) di accertare che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, mentre vengono espressamente esclusi dalle compensazioni i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

Quanto ai concreti adempimenti richiesti alle imprese, è previsto che queste presentino istanza, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. dei DM MIMS, sempre con esclusivo riferimento ai lavori che abbiano rispettato il cronoprogramma originario.

Successivamente, il Direttore dei lavori è tenuto a verificare l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, di cui quest’ultimo dovrà dar prova fornendo “adeguata documentazione” (ossia, i cd “giustificativi a comprova”), quale, ad esempio, le dichiarazioni di fornitori o subcontraenti.

In caso di comprova di una onerosità inferiore alle percentuali riportate nei DM MIMS, la compensazione sarà riconosciuta nei limiti di tale predetta inferiore variazione.

Nel caso, invece, di comprova di una onerosità maggiore, la compensazione sarà riconosciuta nel limite massimo della variazione riportata nei DM MIMS. In entrambi i casi la compensazione verrà comunque erogata per l’eccedenza del 5% del prezzo e nella misura massima dell’80% di tale eccedenza.

Infine, viene specificato che le compensazioni non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

 

Risorse per le compensazioni (commi 7-10)

Per le compensazioni potranno essere utilizzate le seguenti risorse:

  • somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1% dell'importo dei lavori e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
  • le eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa;
  • somme derivanti da ribassi d’asta, a condizione che non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
  • somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

 

Invece, per i soli lavori finanziati in tutto o in parte dal PNRR o dal PNC, e fino al 31 dicembre 2026, è prevista la possibilità, per stazioni appaltanti non dotate di sufficienti risorse proprie tra quelle indicate ai punti precedenti, di accedere al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” (di cui all’art. 7, co. 1, D.L. n. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni), nel limite del 50% delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale.

È previsto che tale Fondo venga appositamente alimentato anche con le eventuali risorse resesi disponibili, dalla data di entrata in vigore del D.L. “Sostegni-ter” e fino al 31 dicembre 2026, a seguito dell’adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, e viene comunque incrementato di 40 milioni di euro per il 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni per le opere pubbliche.

 

 

PREVISIONI PER I PREZZARI REGIONALI

Aggiornamento dei prezzari regionali (commi 11-12)

Viene previsto che, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le future Linee Guida che il MIMS dovrà adottare, le stazioni appaltanti possono (e non “devono”, sic!) - ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni di cui si compone l’appalto - procedere all’adeguamento dei prezzari, incrementandone ovvero riducendone le risultanze, tenendo conto delle rilevazioni ministeriali di cui ai DM semestrali adottati dal MIMS.

Inoltre, al fine di garantire l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari regionali, si stabilisce che il MIMS sarà tenuto, con proprio decreto da adottare entro il prossimo 30 aprile, ad emanare apposite Linee Guida per la determinazione dei prezzari, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

 

CARO MATERIALI 2021 (D.L. “SOSTEGNI-BIS”)

GIUSTIFICATIVI” PER L’ACCESSO AL FONDO PUBBLICO PER LE COMPENSAZIONI 2021 (comma 13)

Ai fini della presentazione delle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi da parte delle stazioni appaltanti prive di risorse proprie, ai sensi dell’art. 1-septies, co. 8, D.L. n. 73/2021 e del Decreto MIMS 30 settembre 2021 (il cui termine è decorso il 22 gennaio u.s.), viene espressamente chiarito che i giustificativi che le amministrazioni devono allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.

 

In allegato, il testo dell’art. 29, D.L. n. 4/2022.

 


Referenti

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