Contrassegno di assicurazione RCA – Valido anche in formato digitale

Dal 18 ottobre 2015 è cessato l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno cartaceo di assicurazione RCA. In sede di controllo il conducente deve però esibire il medesimo oppure, in alternativa, un certificato assicurativo RCA digitale o una sua stampa, senza incorrere in alcuna sanzione.

Suggerimento n.391/113 del 15 settembre 2016


Facciamo seguito al Suggerimento n.463/2015 per ricordare alle imprese associate che, già dallo scorso 18 ottobre 2015, è cessato l’obbligo di “esporre” sul veicolo il contrassegno di assicurazione RCA, recante il numero della targa e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza, che l’impresa di assicurazione consegnava all’assicurato su strada.

Come chiarito dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/A/5931/16/106/15 del 1° settembre 2016 (vedi allegato), in sede di controllo, il conducente deve esibire il contrassegno cartaceo oppure, in alternativa, un certificato assicurativo RCA digitale o una sua stampa non originale, senza incorrere in alcuna sanzione.

A tale fine segnaliamo inoltre che, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) tramite il provvedimento n. 41 del 22/12/2015, ha previsto che la trasmissione del contrassegno di assicurazione RCA possa avvenire su supporto cartaceo tramite posta ordinaria oppure, nel caso in cui il contraente abbia manifestato il proprio consenso, anche tramite posta elettronica.

Per effetto di tale modifica quindi non è sanzionabile il conducente che tiene con sé un contrassegno di assicurazione RCA non in originale.

La mancata esibizione del contrassegno di assicurazione cartaceo o del certificato in formato digitale in caso di richiesta degli agenti accertatori è soggetta, ai sensi dell’art. 180, comma 7, del Codice della Strada, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 ad euro 169,00.


Referenti

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