Codice della Strada – Diminuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31.12.2020, il decreto interministeriale 31 dicembre 2020 riguardante l’aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della Strada. A causa della variazione con segno negativo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale), l’importo delle sanzioni ha subìto una diminuzione.
Suggerimento n. 26/8 del 8 gennaio 2021
Precedenti comunicazioni
Segnaliamo alle imprese associate che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31.12.2020 il decreto interministeriale 31/12/2020 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3 del Codice della Strada, dispone l'adeguamento biennale automatico delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice stesso.
I nuovi importi sono diminuiti e si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Quest’anno, a differenza degli anni passati, per effetto della variazione con segno negativo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale), l’importo delle sanzioni ha subìto una diminuzione.
In allegato trasmettiamo:
- Circolare del Dipartimento Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale del 31/12/2020.
Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi arrotondati delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta una apposita nota sintetica (vedi allegato 2) con la quale sono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento.
- Decreto interministeriale 31/12/2020 del Ministro della Giustizia.
Segnaliamo che la Tabella A, allegato 1 al citato Decreto, riporta gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della Strada già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis del Codice stesso; gli importi sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a detto limite).