Cassa Integrazione Guadagni - Versamento del contributo addizionale - Termine di decadenza per il conguaglio - Ulteriori precisazioni

La regolarizzazione del contributo addizionale CIGO, dovuto secondo le nuove misure previste dal D.Lgs. n. 148/2015, va effettuata in tutti i casi entro il termine di pagamento dei contributi relativi a marzo 2017. La denuncia UniEmens che riporta il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale per i quali è già scaduto il termine di decadenza semestrale va presentata entro e non oltre il giorno 16 aprile 2017.

Suggerimento n. 204/24 dell'11 aprile 2017


VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 104/2017, per comunicare che la Direzione Generale INPS, interpellata per le vie brevi da ANCE, ha fornito un importante chiarimento riguardante le istruzioni fornite con la propria circolare n. 9/2017 in merito alla regolarizzazione del contributo addizionale per la cassa integrazione guadagni ordinaria.

Fermo restando che il contributo addizionale nelle nuove misure (9%, 12% o 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate) è dovuto per tutti i trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data, l’Istituto ha ulteriormente precisato che tutte le imprese che non abbiano ancora provveduto a versare tale contributo nella misura corretta, dovranno provvedervi entro e non oltre il 18 aprile 2017.

Ne consegue che la regolarizzazione del contributo addizionale andrà effettuata entro la predetta data da tutte le imprese che, avendo già ottenuto l’autorizzazione INPS per domande successive al 23 settembre 2015, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) non abbiano ancora conguagliato gli importi di CIGO né abbiano versato il relativo contributo addizionale;

b) abbiano già conguagliato gli importi di CIGO, ma non abbiano versato il relativo contributo addizionale;

c) abbiano già conguagliato gli importi di CIGO, ma abbiano versato il contributo addizionale nella vecchia misura del 5%;

d) abbiano già conguagliato gli importi di CIGO e abbiano versato il contributo addizionale nella nuova misura (9%, 12% o 15%), ma calcolato sull’importo dell’indennità di integrazione salariale anziché  sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Ovviamente, nei casi sub c) e d) andrà versata esclusivamente la differenza tra il contributo addizionale calcolato secondo le nuove disposizioni e gli importi già versati a tale titolo.

Evidenziamo che la mancata regolarizzazione entro il termine indicato potrà comportare il pagamento di sanzioni.

Ricordiamo che l’Istituto si è riservato l’emanazione di apposite indicazioni in merito all’adeguamento delle denunce contributive effettuate tramite i flussi UniEmens e contenenti operazioni di conguaglio e di pagamento del contributo addizionale CIGO/CIGS.

 

TERMINE DI DECADENZA PER IL CONGUAGLIO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE NELLA DENUNCIA UNIEMENS

Sempre facendo seguito al nostro Suggerimento n. 104/2017, consigliamo alle imprese che debbano procedere al conguaglio di trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina del decreto legislativo n. 148/2015 anche oltre il termine di decadenza semestrale, secondo la disciplina eccezionale introdotta dalla circolare INPS n. 199/2016, di inoltrare la relativa denuncia UniEmens entro e non oltre il giorno 16 aprile 2017.

 


Referenti

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