Cassa Edile - Modifiche inserite nella denuncia MUT a seguito dell’introduzione della congruità della manodopera nei lavori edili

La Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza ha comunicato le modifiche apportate al Modulo Unico Telematico M.U.T. per favorire lo scambio di dati con il portale CNCE_Edilconnect.

Suggerimento n. 764/140 del 10 dicembre 2021


La Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza ha comunicato che, in ottemperanza al Decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 ed alla Comunicazione CNCE n. 782/2021 “Decreto congruità della manodopera nei lavori edili”, sono state apportate alcune modifiche al Modulo Unico Telematico (M.U.T.) per la gestione delle denunce di manodopera occupata. Pertanto, a partire dalla denuncia relativa al mese di novembre 2021, sono state introdotte le seguenti novità.

 

1. SEZIONE CANTIERI 

Tutti i campi della sezione possono esclusivamente essere consultati in modalità di visualizzazione e non modificati dall’utente, ad eccezione dei campi relativi a “elementi retributivi mensili” ed a “situazione mensile del cantiere”, nei quali è possibile apportare modifiche.

È inoltre stato disabilitato il tasto “Aggiungi cantiere” oltre a tutti i controlli formali sui campi descrittivi.

Pertanto, ad oggi, i cantieri possono essere modificati esclusivamente accedendo al sistema CNCE_Edilconnect (https://www.congruitanazionale.it) e cliccando su “Gestione cantieri”.

 

2. SEZIONE SOCI, TITOLARI, COLLABORATORI

I dati del titolare, del socio e del collaboratore familiare che vengono inseriti in questa Sezione del M.U.T. vengono trasferiti a CNCE_Edilconnect dove concorreranno alla definizione del costo complessivo della manodopera, utile per la verifica della congruità.

Per questa tipologia di lavoratori devono essere seguite le stesse modalità di compilazione della scheda lavoratori indicando:

  1. il cantiere di attività;
  2. il numero di ore lavorate (massimo 173 al mese).

 

Il costo relativo a tali tipologie lavorative sarà calcolato automaticamente dal M.U.T. utilizzando, convenzionalmente, la retribuzione in vigore per l’operaio specializzato (qualifica O3), moltiplicata per il numero di ore dichiarate come lavorate.

Si segnala, infine, che il numero massimo di ore di assenza annue per lavoratore, imputabili alla casella “Altre ore di assenza”, è stato rivisto ed è ora pari a 40 ore e non più 62 ore annue (v. nostro Suggerimento n. 668/2021).


Referenti

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Tags: Congruità