Bonus facciate: chiarimenti ministeriali

L'assimilazione della zona territoriale in cui è collocato l’edificio oggetto di intervento deve risultare da certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti e non ha validità l’attestazione del professionista; il “Bonus facciate”, essendo una detrazione dall’imposta lorda non compete ai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva; nel caso di lavori complessi sull’involucro dell’edifico, riconducibili a diversi benefici fiscali, è possibile usufruire delle diverse agevolazioni, a condizione che siano contabilizzate separatamente in fattura le spese sostenute e che siano rispettati gli adempimenti previsti per ciascuna agevolazione: questi i principali chiarimenti ministeriali.

Suggerimento n. 494/72 del 19 giugno 2020


Come è noto, la Legge di Bilancio 2020 (vedi ns. Suggerimento n. 89/17 del 18 febbraio 2020) ha introdotto il c.d. “Bonus facciate” che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali (per l’individuazione delle zone nel Comune di Milano si veda Suggerimento n. 170/13 del 16 marzo 2020).

Nell’ipotesi in cui l'intervento sia rilevante dal punto di vista termico o interessi l'intonaco per oltre il10% della superficie lorda complessiva disperdente, devono essere rispettati:

  • i “requisiti minimi” del Decreto MISE 26 giugno 2015 nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche;
  • i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l’involucro edilizio indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo da detrarre nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi e non sono previsti limiti massimi di spesa.

Con le Risposte n. 179/E e 182/E dell’11 giugno 2020, nonché n. 185/E del 12 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti ministeriali in merito al “Bonus Facciate” che si riportano di seguito.

 

RISPOSTA N. 179/E/2020 – REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che:

  • sotto il profilo soggettivo la detrazione è fruibile da tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica dello stesso. Tuttavia, essendo una detrazione dall'imposta lorda, il Bonus facciate non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva;
  • sotto il profilo oggettivo la detrazione è ammessa per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. La detrazione compete a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in caso sia di interventi ammessi al "Bonus facciate" che di interventi di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro dell'edificio, oppure di recupero del patrimonio edilizio, è possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle agevolazioni.

 

RISPOSTA N. 182/E/2020 – ATTESTAZIONE ZONA A E B DEL D.M. 1444/68

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini del "Bonus facciate" gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili alle zone territoriali A o B del DM 1444/68 o in aree assimilabili alle zone A o B citate, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, purché tale assimilazione risulti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Ne consegue che la suddetta assimilazione non può essere attestata da un ingegnere o architetto iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

 

RISPOSTA N. 185/E/2020 – INTERVENTI AMMESSI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’Agenzia delle Entrate precisa che il “Bonus facciate” compete con riferimento agli interventi realizzati sulle strutture opache della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi. Pertanto, sono ammessi al beneficio gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e in particolare gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale. Si tratta per esempio del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo degli elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata esterna nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie.

Sono invece esclusi dal "Bonus facciate":

  • gli interventi sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache").
  • gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Con riferimento agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi è chiarito che la detrazione compete per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi. Sono, inoltre, ammessi al "Bonus facciate" i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. Rientrano quindi anche quelle per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché, infine, per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.

L’agevolazione è invece esclusa per i lavori effettuati sul terrazzo a livello, che non può essere equiparato ad un balcone tenuto conto della sua diversa funzione, assimilabile più ad un lastrico solare, come copertura esterna, che a dare affaccio o proiezione esterna all'edificio. E’ altresì precisato che il terrazzo costituisce una "parete orizzontale", che è comunque esclusa dall’ambito applicativo del "Bonus facciate".

In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria precisa che per le tipologie di lavori escluse dal “Bonus facciate”, ricorrendone i requisiti, è possibile usufruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero del cd. “Ecobonus”, nel rispetto degli adempimenti per queste previsti, a condizione che siano contabilizzate separatamente in fattura le spese sostenute e che siano rispettati gli adempimenti prescritti per ciascuna agevolazione.

Da ultimo, l’Amministrazione finanziaria conferma che, per la compilazione del bonifico attestante le spese agevolabili con il “Bonus facciate”, questo deve consentire alle Banche o alle Poste di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8% a carico dell’impresa beneficiaria del pagamento. A tal fine, quindi, occorre indicare il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero dipartita IVA o codice fiscale dell’impresa che ha eseguito i lavori e possono essere utilizzati gli schemi di bonifico già predisposti dagli istituti bancari per usufruire delle detrazioni fiscali (per il recupero edilizio delle abitazioni, o per l’Ecobonus), inserendo nella causale il riferimento alla Legge 160/2019, legge istitutiva del “Bonus Facciate”. Tuttavia, laddove tale tipologia di bonifico sia stata già predisposta dalla banca ma manchi, nella relativa causale precompilata, il riferimento normativo specifico al “Bonus facciate”, il beneficio può essere riconosciuto ugualmente, sempre a condizione che sia possibile effettuare la ritenuta d’acconto.

 

 


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