Bonus facciate - chiarimenti Agenzia Entrate

Bonus facciate ammesso solo per interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio e non sulle facciate interne; possibilità di usufruire del beneficio per gli interventi eseguiti su ogni tipologia di edificio; impossibilità per i contribuenti di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito d’imposta corrispondente: queste le principali precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Suggerimento n.89/17 del 18 febbraio 2020


Come è noto (vedi ns. suggerimento n. 10/4 del 7 gennaio 2020) la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il c.d. “Bonus facciate”, una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. L’Agenzia delle Entrate, con circolare ministeriale del 14 febbraio 2020, n. 2/E e con la Guida Riepilogativa, che si allega, ha fornito importanti chiarimenti di seguito riportati.

  • AMBITO SOGGETTIVO

 Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli stessi e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

In particolare rientrano nel campo soggettivo di applicazione della norma:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici,
  • le associazioni tra professionisti,
  • i soggetti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, enti, società di persone e società di capitali).

La detrazione non può essere utilizzata da soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (come ad esempio coloro i quali aderiscono al regime forfetario, salvo che non abbiano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo).

A differenza di altri benefici, gli uffici finanziari hanno precisato che i contribuenti interessati al “Bonus facciate” non possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante né per lo “sconto in fattura”.

 

  • AMBITO OGGETTIVO

 L’agevolazione compete per le spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna” realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

L’agevolazione non compete per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi

compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

E’ necessario che gli edifici siano ubicati in zona A o B (o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali) ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, intendendosi per tali:

  • zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.

A tale proposito segnaliamo che, in alcune Regioni, quali ad esempio la Lombardia, i Comuni non utilizzano più nei propri strumenti urbanistici, le definizioni “zona A” o “zona B”, ma utilizzano nuovi termini. Occorrerà pertanto verificare se le nuove definizioni siano riconducibili alle zone A o B citate nel Decreto Ministeriale.

Gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. In particolare la detrazione spetta per:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e non compete invece per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

A titolo esemplificativo, gli interventi comprendono:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento ed il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
  • lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Sono invece escluse le spese:

  • sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Rientrano tra le spese agevolabili:

  • le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio le spese relative all’installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, imposta di bollo, ecc.).

 

  • INTERVENTI INFLUENTI DAL PUNTO DI VISTA TERMICO O CHE INTERESSANO OLTRE IL 10 PER CENTO DELL’INTONACO DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE LORDA

I lavori di rifacimento della facciata che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

  • i “requisiti minimi” previsti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015;
  • i valori di trasmittanza termica stabiliti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 (Tabella 2 dell’Allegato B), aggiornato dal Decreto Ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere del Bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato Decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’Allegato 1 del Decreto 26 giugno 2015.

Inoltre, la circolare ministeriale ha precisato che il calcolo della percentuale del 10 per cento deve essere effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. Pertanto l’intervento deve interessare l’involucro per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno.

Se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10 per cento, va effettuata eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

 

  • AMBITO TEMPORALE E UTILIZZO DELLA DETRAZIONE

L’agevolazione si riferisce alle spese sostenute nel 2020. Pertanto, per le persone fisiche si considerano gli importi pagati nel 2020 (criterio di cassa), mentre per le imprese individuali, per le società e per gli enti non commerciali vige il criterio di competenza, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori e dalla data del pagamento.

La detrazione è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, senza limite di spesa, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi di imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo di imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

 

  • MODALITA’ DI PAGAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI

 

Persone fisiche non titolari di reddito di impresa

Ai fini dell’agevolazione il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario o postale anche on-line (sulla quale sarà operata la ritenuta d’acconto del’8%) dal quale risulti:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

E’ possibile utilizzare anche i modelli di bonifico già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici.

Oltre ad effettuare il pagamento con apposito bonifico bancario, i contribuenti sono tenuti a:

  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione; questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente mediante raccomandata quanto obbligatoria secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri;
  • conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli interventi realizzati.

Per gli interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio), in aggiunta agli adempimenti sopra indicati, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:

  • l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;
  • l’attestato di prestazione energetica per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazione fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

Inoltre solo per gli interventi di efficienza energetica, entro 90 giorni dalla fine lavori, deve essere inviata all’Enea la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

 

Contribuenti titolari di reddito di impresa

I soggetti titolari di reddito di impresa non sono tenuti ad effettuare il pagamento mediante apposito bonifico in quanto l’imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta di vigenza dell’agevolazione avviene secondo le regole generali di competenza fiscale.

In ogni caso tali soggetti dovranno osservare gli altri adempimenti previsti per i contribuenti non titolari di reddito di impresa.

 

Interventi su parti comuni di edifici condominiali

Gli adempimenti possono essere effettuati da uno dei condòmini o dall’amministratore del condominio. Anche per il “Bonus facciate”, l’amministratore rilascia ai condòmini una certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tuti gli obblighi previsti dalla legge, oltre ad essere tenuto a conservare la documentazione ed esibirla eventualmente in caso di richiesta degli uffici finanziari.

 

  • CUMULABILITA’

 L’Agenzia delle Entrate precisa che qualora gli interventi ammessi al “Bonus facciate” rientrino astrattamente anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio, al fine di evitare sovrapposizioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni purché siano rispettati gli adempimenti previsti dalla norma.

Qualora invece si attuino interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, sia interventi ammessi al “Bonus facciate”, sia interventi di isolamento della restante parte dell’involucro (facciate confinanti con chiostrine, cavedi, cortili, superfici orizzontali e verticali confinanti con vani freddi e terreno), esclusi dal predetto bonus ma rientranti tra quelli ammessi al c.d. Ecobonus, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna detrazione.

 

 


Referenti

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