Assunzione di detenuti ammessi al lavoro esterno - Sgravi contributivi per le imprese e possibilità di ricorrere all’apprendistato professionalizzante
Esteso l’accesso allo sgravio contributivo INPS anche alle aziende che assumono detenuti per lavoro esterno alle mura ed introdotta la possibilità di stipulare il contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età.
Importante | Suggerimento n. 235/45 del 6 maggio 2025
Il Decreto Legge n. 48/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 aprile u.s., ha introdotto importanti novità per le aziende che procedano all’assunzione di detenuti ammessi ad attività lavorative all’esterno del carcere (articolo 21 legge n. 354/1975 Ordinamento Penitenziario).
Al fine di favorire l’inserimento socio-lavorativo dei detenuti, il predetto Decreto ha previsto l’ampliamento della platea di soggetti che possono richiedere lo sgravio contributivo all’INPS, (fino ad oggi rivolto soltanto alle Cooperative sociali o alle imprese private che occupano detenuti in attività lavorative interne al carcere) ricomprendendo tra i beneficiari anche le aziende che inseriscano in organico detenuti ammessi al lavoro esterno.
Lo sgravo spetta, nella misura del 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta per le quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, sia full time che part time, e per i rapporti di apprendistato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Le imprese che assumano detenuti per lavoro esterno (ex articolo 21 dell’Ordinamento Penitenziario) avranno quindi la possibilità di usufruire sia del beneficio contributivo sopra menzionato, sia del beneficio fiscale consistente in un credito di imposta, pari a 520 euro, per ciascun mese di lavoro fuori dalle mura prestato dal detenuto assunto con contratto di lavoro subordinato superiore a 30 giorni (credito che si riduce a 300 euro al mese per i detenuti in regime di semilibertà).
Precisiamo che entrambi i benefici sono riconosciuti, nei limiti di spesa previsti e previa stipula di apposita convenzione tra l’azienda e l’Istituto Penitenziario, per tutti i mesi di lavoro prestati dal lavoratore durante la detenzione e per i 18 mesi successivi alla sua scarcerazione (sempre che il rapporto di lavoro sia stato avviato durante il periodo di detenzione).
Ulteriore importante novità inserita dal Decreto in parola riguarda l’estensione della possibilità di assumere detenuti autorizzati al lavoro fuori dalle mura del carcere con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età (v. articolo 36 D.L. n. 48/2025).
Nel riservarci di fornire ulteriori informazioni in merito alle modalità di richiesta e fruizione dello sgravio contributivo, con l’occasione ricordiamo alle imprese che Assimpredil Ance, insieme alla Direzione del Penitenziario di Opera, alle Organizzazioni Sindacali, ESEM-CPT, Fondazione Don Gino Rigoldi e Umana, ha sottoscritto un Protocollo per la formazione e il reinserimento lavorativo di detenuti in articolo 21 Ordinamento Penitenziario provenienti dal Carcere di Opera.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o per informazioni sui candidati attualmente disponibili, è possibile contattare gli uffici dell’Associazione (Ornella Casi, tel. 0288129503, cell. 3487258204, e-mail o.casi@assimpredilance.it).