Albo Gestori Ambientali – compiti del Responsabile Tecnico
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con la delibera n. 1/2019, ha fornito le prime disposizioni di dettaglio in merito ai compiti del Responsabile Tecnico, figura obbligatoria prevista per l’iscrizione nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 dell’Albo Gestori Ambientali.
Suggerimento n. 91/28 del 8 febbraio 2019
Precedenti comunicazioni in materia
Suggerimenti n. 426/2017 e n. 307/2017
Informiamo le imprese associate che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la delibera n. 1/2019 (vedi allegato) con la quale ha fornito le prime disposizioni di dettaglio sul ruolo del Responsabile Tecnico (RT) definendo i principali compiti e doveri, in attuazione dell’art. 12 del DM 120/2014.
Ricordiamo che il Responsabile Tecnico è una figura obbligatoria per l’iscrizione nelle seguenti categorie dell'Albo Gestori Ambientali:
- categoria 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- categoria 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- categoria 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- categoria 9 - bonifica di siti;
- categoria 10 - bonifica di beni contenenti amianto.
Tale figura invece non è richiesta per la categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali, relativa all’attività di trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti, ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
Il Responsabile Tecnico ha il compito di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa in maniera effettiva e continuativa. Tale incarico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare, da un dipendente o anche da un soggetto esterno all'impresa purché abbia i requisiti previsti per legge in funzione della specifica classe e categoria in cui si richiede l’iscrizione (per dettagli, vedi i Suggerimenti in materia richiamati in premessa).
La delibera n. 1/2019 attribuisce al Responsabile Tecnico (RT) i seguenti compiti generali:
- coordinare l’attività degli addetti dell’impresa;
- definire le procedure per la gestione delle situazioni di urgenza;
- vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
- verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
La delibera prosegue analizzando le diverse categorie di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e individuando, per ciascuna di esse, i compiti specifici del Responsabile Tecnico, in relazione alla particolare attività di gestione dei rifiuti esercitata.
Nel caso di trasporto di rifiuti per imprese iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo Gestori Ambientali, il Responsabile Tecnico deve:
- redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneità tecnica dei mezzi di trasporto;
- verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi indicati nell’attestazione nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nell’attestazione, in relazione alle diverse tipologie di rifiuti.
Per le ditte specializzate che operano nel settore bonifiche, con riferimento alle categorie 9 e 10, è compito del Responsabile Tecnico:
- verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dall’impresa, autorizzata a svolgere le attività di bonifica di siti contaminati;
- predisporre, congiuntamente con il legale rappresentante dell’impresa stessa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature medesime.
L’Albo Gestori Ambientali, infine, chiarisce che, nel caso in cui un Responsabile Tecnico ricopra contemporaneamente lo stesso ruolo presso più imprese, è tenuto ad informare ciascuna di esse degli altri incarichi svolti, mediante l’apposito modello Dichiarazione di compatibilità temporale dello svolgimento dell’incarico di Responsabile Tecnico allegato alla delibera.
Tale dichiarazione deve essere prodotta alla Sezione dell’Albo competente, pena la dichiarazione di improcedibilità della domanda per una nuova iscrizione o per la variazione/rinnovo di un’autorizzazione precedente.