Aggiornati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) edifici pubblici

È stato pubblicato il D.M. 11 ottobre 2017 con il quale è stato aggiornato l’Allegato 2 relativo ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (c.d. CAM Edifici Pubblici).

Suggerimento n. 521/143 del 14 novembre 2017


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimenti n. 362/2016 e n. 245/2017

 

Informiamo le imprese associate che è stato pubblicato il D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 06/11/2017) inerente i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (c.d. CAM Edifici Pubblici).

Il provvedimento aggiorna i “Criteri Ambientali Minimi - CAM” per le procedure aventi ad oggetto  la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, individuati in ottemperanza a quanto prevede l’art. 34 D.Lgs 50/2016, c.d. Codice dei Contratti pubblici, che prevede l’adozione di criteri ambientali minimi e disciplina l’obbligo di inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute in detti criteri.

Il nuovo Allegato 2 quindi sostituisce il precedente Allegato 2 contenuto nel D.M. 11 gennaio 2017, che ha istituito i CAM Edifici Pubblici. Il presente decreto, è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed è pertanto  vigente dal 7 novembre 2017.

Il nuovo decreto conferma che i Criteri Ambientali Minimi devono essere utilizzati per la stesura dei bandi di gara della Pubblica Amministrazione e, con riferimento all’edilizia, devono essere adottati per quanto possibile in funzione delle tipologie di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare.

Le stazioni appaltanti, con riferimento a interventi effettuati nelle zone territoriali omogenee A e B riguardanti la ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, potranno derogare ad alcune prescrizioni previste dai nuovi CAM, in merito a riduzione del consumo di suolo, mantenimento della permeabilità dei suoli e illuminazione naturale, purché vengano motivate le ragioni della mancata applicazione.

Secondo quanto previsto dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, le zone territoriali omogenee (ZTO) vengono così definite:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Gli uffici della U.O. Tecnologia e Innovazione sono disponibili per eventuali chiarimenti.

Le imprese potranno altresì prendere contatti con i funzionari dell’Associazione che si occupano degli aspetti legali ai Lavori Pubblici (tel. 02/88129503) e con i funzionari che si occupano di edilizia e urbanistica (tel. 02/88129582) per approfondire la corrispondenza tra zone omogenee A e B e gli ambiti come definiti dal locale PGT.  

Ricordiamo infine alle imprese che, con riferimento ai Criteri Ambientali Minimi, è possibile effettuare il download gratuito (accesso con username e password) delle dispense illustrate in occasione del convegno organizzato da Assimpredil Ance lo scorso 29/09/2016 al seguente link: https://libreria.assimpredilance.it/pubblicazione/AIE-20160929.


Referenti

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Tags: Ambiente