Adempimenti autotrasporto – proroghe per emergenza Covid-19

Il decreto “Cura Italia”, a seguito della situazione di emergenza sanitaria in essere, ha disposto alcune proroghe in materia di patenti di guida e CQC, autorizzazioni alla circolazione, pagamento in misura ridotta delle sanzioni del Codice della Strada, assicurazione RCA, sospensione di termini per notifica sanzioni, verbali e presentazione ricorsi.

Suggerimento n. 199/47 del 23 marzo 2020


Informiamo le imprese associate che il D.L. 18/2020 - c.d. decreto “Cura Italia” (pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020) a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha prorogato le scadenze di adempimenti relativi all’autotrasporto.

Nelle note seguenti riportiamo gli adempimenti oggetto di proroghe e i riferimenti normativi.

 

Patenti di guida e Carta di Qualificazione Conducente (CQC)

(art. 103, comma 2 e art. 104, comma 1 del D.L. 18/2020)

Le patenti scadute o in scadenza dopo il 17 marzo (data di entrata in vigore del decreto) sono automaticamente prorogate al 31 agosto 2020.

Le CQC aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020, solo ed esclusivamente per lo svolgimento di trasporti sul territorio nazionale.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, tramite la circolare n. 9209 del 19 marzo 2020 (vedi allegato), ha formalizzato tali disposizioni già contenute nel decreto “Cura Italia”. 

 

Autorizzazioni alla circolazione

(art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020)

Il decreto stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Pertanto anche le autorizzazioni alla circolazione rilasciate dagli Enti proprietari delle strade e autostrade sono prorogate al 15 giugno 2020.

 

Pagamento sanzioni in misura ridotta del Codice della Strada

(art. 108, comma 2 del D.L. 18/2020)

In via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 202, comma 2 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285) dall’entrata in vigore del presente decreto (cioè dal 17 marzo 2020) e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (prima del D.L. 18/2020 tale termine era fissato in 5 giorni).

La misura può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive dovute all’emergenza sanitaria.

 

Assicurazioni auto RCA

(art. 125, comma 2 del D.L. 18/2020)

Per le assicurazioni auto RCA, il periodo di tolleranza dopo la scadenza (cioè il termine entro cui l’assicurazione è obbligata a mantenere la copertura per effetto di una nuova polizza) è prorogato da 15 a 30 giorni. È opportuno precisare tuttavia che la maggiore tolleranza non sospende l’obbligo di assicurazione RCA e non sospende la scadenza delle polizze.

 

Revisioni veicoli

(art. 92, comma 4 del D.L. 18/2020)

Possono circolare fino al 31 ottobre 2020 i veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di revisione (ai sensi dell’art. 80 del Codice della Strada) e alle attività di visita e prova (di cui agli articoli 75 e 78 del Codice della Strada). Per approfondimenti si rimanda al Suggerimento n. 179/2020.

 

Sospensione termini per sanzioni, verbali e ricorsi

Il Ministero dell’Interno con la circolare del 13 marzo 2020 (vedi allegato) ha disposto che sono sospesi in tutta Italia i termini di notificazione dei verbali al Codice della Strada e Leggi collegate, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, a decorrere dal 10 marzo e fino al 3 aprile.

Sono pertanto automaticamente sospesi i termini di 90 giorni per la notificazione dei verbali non ancora redatti, mentre per i verbali già notificati o che saranno notificati a cittadini e imprese durante questo periodo, vengono invece sospesi i termini di pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni dalla notifica) e di presentazione dei ricorsi al Giudice di Pace (30 giorni dalla notifica).

Salvo ulteriori e diverse indicazioni, tutte le scadenze sospese riprenderanno a decorrere dal 4 aprile 2020.


Referenti

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