ORDINANZA CALORE: DIVIETO DI LAVORO NEI CANTIERI ALL'APERTO NEI GIORNI A RISCHIO ALTO
Dal 10 giugno al 23 settembre 2026, Regione Lombardia vieta lo svolgimento di attività nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, con esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni in cui il rischio calore risulti ALTO.
Il livello di rischio deve essere verificato quotidianamente tramite gli strumenti Worklimate, con riferimento al singolo Comune in cui si svolgono le lavorazioni. La violazione del divieto comporta le sanzioni previste dall’articolo 650 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Il divieto non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai relativi appaltatori, quando si tratti di interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità, non rinviabili o non svolgibili in fasce orarie diverse. Anche in tali casi restano comunque necessarie idonee misure organizzative e operative.
L’Ordinanza si affianca agli obblighi già previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: il rischio da calore deve essere valutato dal datore di lavoro e gestito con misure di prevenzione, protezione e organizzazione del cantiere, privilegiando sempre la massima tutela della salute dei lavoratori.
In caso di sospensione o riduzione dell’attività per alte temperature, le imprese possono valutare il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, utilizzando, a seconda dei casi, le causali “eventi meteorologici” oppure “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità”.
Autore: Maximiliano Colombo