AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL'AIRE
In tema di agevolazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate (con Risposta n. 312 del 15 dicembre 2025) ha confermato l’applicabilità del beneficio prima casa per i cittadini italianiresidenti all'estero, relativamente all'acquisto di un immobile nel Comune in cui il contribuente ha svolto l’intero percorso scolastico e universitario.
Il caso in esame riguarda un soggetto che risiede all’estero per ragioni professionali dal 2009, regolarmente iscritto all'AIRE, che intende acquistare un immobile in un Comune dove aveva frequentato le scuole medie, le scuole superiori e l'università.
Si ricorda che l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” - prevista dal Testo unico dell’imposta di registro - Nota II bis, articolo 1, comma 1, lettera a), della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 - è stata rivista dal Dl n. 69/2023 che ne ha reso più facile l’applicazione per chi si è trasferito all’estero per lavoro. Nel dettaglio, per usufruire del vantaggio fiscale occorre che il richiedente abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni e che l’immobile sia nel comune di nascita, oppure in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.
Il nodo cruciale è quindi l’interpretazione del termine attività: l’Agenzia delle Entrate, richiamando precedenti documenti di prassi ha ribadito che il termine deve essere inteso in senso ampio e non limitato al solo lavoro retribuito, ricomprendendo quindi ogni tipo di attività, incluse le attività di studio, di volontariato e sportive.
Pertanto, nel caso specifico, l’Agenzia ritiene che il richiedente possa beneficiare delle agevolazioni “prima casa” per l’abitazione acquistata perché situata nel Comune in cui ha svolto l’intero percorso scolastico e universitario.
Riepilogando, per poter fruire del beneficio, l'acquirente deve rispettare, oltre al collegamento territoriale tramite studio/attività, anche le seguenti condizioni:
- essersi trasferito all'estero per ragioni di lavoro (al momento dell'acquisto);
- aver risieduto o svolto attività in Italia per almeno cinque anni (anche non continuativi) prima dell'acquisto;
- non essere titolare di diritti reali su altra casa di abitazione su tutto il territorio nazionale o di altri diritti su immobili nello stesso Comune.
Non è invece richiesto, ai residenti all’estero per lavoro, di stabilire la propria residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato o che questo sia destinato ad abitazione principale.