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ENERGIA

Dal 3 giugno in vigore i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici


Il 3 giugno 2026 è operativo il DM 28 ottobre 2025 “Decreto requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, che aggiorna gli obblighi relativi all’isolamento termico dell’involucro edilizio, ai requisiti tecnici degli impianti energetici e alla mobilità sostenibile ed elettrica.
 
Le principali novità introdotte dal decreto sono:
- introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, ai fini del calcolo dei parametri dell’edificio di riferimento;
- verifica delle caratteristiche termiche dell’involucro edilizio da svolgere utilizzando le superfici esterne lorde;
- eliminazione della verifica del valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico per le ristrutturazioni importanti di secondo livello;
- obbligo, entro il 3 giugno 2026, di dotare gli edifici non residenziali aventi impianti termici di potenza superiore a 290 kW di sistemi BACS (Building Automation and Control System) di classe B o superiore, ove tecnicamente fattibile e con tempo di ritorno inferiore a 6 anni;
- obblighi di installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli, differenziati tra edifici residenziali e non residenziali.
 
In materia di certificazione energetica degli edifici, le regole per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) al momento non cambiano. È necessario, tuttavia, un aggiornamento delle Linee guida nazionali, attualmente stabilite dal decreto del 2015, per tenere conto delle novità introdotte dal sopra menzionato “Decreto requisiti minimi”.
 
La Direttiva EPBD, non ancora recepita a livello nazionale, aveva previsto che l’attestato di prestazione energetica dovesse riportare anche l’indicatore GWP (potenziale di riscaldamento globale – Global Warming Potential) calcolato lungo il ciclo di vita degli edifici, con le seguenti scadenze:
- dal 1° gennaio 2028, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1.000 mq;
- dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.
La metodologia nazionale di calcolo del GWP dovrà essere conforme al Regolamento delegato della Commissione europea n. 2026/52, che entrerà in vigore il prossimo 24 maggio. Si tratta di un provvedimento tecnico finalizzato a uniformare, per tutti gli Stati membri, le modalità di calcolo di questo indicatore.
 

Autore: Sportello Energia Assimpredil Ance

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