Con ordinanza n. 4401 del 26 febbraio 2026 la Corte di Cassazione è intervenuta a fornire chiarimenti in merito alla fatturazione nell’ambito dei consorzi precisando che le prestazioni rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio devono essere assoggettate alla medesima aliquota IVA applicabile alle prestazioni che il consorzio esegue verso il committente.
Nel caso oggetto di contenzioso tributario, l’Agenzia delle Entrate aveva respinto la richiesta di rimborso di un credito IVA, ritenendo errata l’applicazione dell’aliquota del 22% nei rapporti tra consorzio e consorziate. In particolare, il consorzio aveva fatturato al committente applicando l’aliquota agevolata del 10%, mentre le prestazioni rese dalle consorziate nei confronti del consorzio erano state fatturate con l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione finanziaria ha ricordato che il consorzio costituisce una struttura operativa al servizio delle imprese consorziate e che, pertanto, le prestazioni eseguite dal consorzio nei confronti del committente sono, in realtà, riconducibili alle consorziate stesse.
Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza citata, ha ribadito un principio già affermato in precedenza e richiamato anche dall’Agenzia delle Entrate: le prestazioni rese dalle consorziate al consorzio per l’esecuzione dell’appalto devono essere considerate come prestazioni rese al committente tramite lo strumento consortile. Il consorzio, infatti, opera in nome proprio ma per conto delle consorziate; di conseguenza, non avrebbe alcuna logica applicare un’aliquota IVA diversa da quella prevista per l’appalto nei confronti del committente.
Alla luce di tali considerazioni, nell’ambito dell’esecuzione di un appalto pubblico, il regime IVA applicabile nei rapporti tra consorzio e consorziate deve coincidere con quello applicato dal consorzio nei confronti del committente, quando le prestazioni delle consorziate sono funzionali all’esecuzione dell’appalto stesso.