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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

SOTTOSCRITTO L'ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR) PER L'ANNO 2026

Il 18 febbraio 2026 è stato sottoscritto da Assimpredil Ance e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza l’accordo di verifica dei parametri territoriali, necessario per l’eventuale conferma dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per l’anno in corso.

L’accordo attesta l’andamento positivo di tutti i quattro parametri territoriali individuati dal vigente contratto collettivo provinciale, nel raffronto dei due trienni di riferimento (2025/2024/2023 e 2024/2023/2022).

Alla luce del risultato positivo della predetta verifica, per l’anno in corso, l’elemento variabile della retribuzione (EVR) è dovuto nella misura intera stabilita a livello territoriale (4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 31 dicembre 2025) e sono confermate le modalità con le quali le imprese possono comunicare l’eventuale andamento negativo di entrambi o di almeno uno dei parametri aziendali.

In particolare, la procedura di verifica aziendale, sempre con riferimento al raffronto tra il triennio 2025/2024/2023 ed il precedente 2024/2023/2022, deve riguardare l’andamento di ciascuno dei due seguenti parametri aziendali:
- le ore denunciate alla Cassa Edile o alle Casse Edili al netto delle ore di cassa integrazione guadagni (la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza metterà a disposizione tale dato);
- il volume di affari IVA come rilevabile dalle dichiarazioni annuali.

Qualora l’andamento di entrambi gli anzidetti parametri risulti negativo, l’impresa non sarà tenuta alla corresponsione dell’EVR 2026, mentre se l’andamento negativo riguarderà solo uno dei due, l’impresa dovrà riconoscere l’EVR 2026 in misura ridotta (65% della misura intera).

Ai fini dell’esonero totale o parziale dall’erogazione dell’EVR, le imprese di cui sopra sono obbligate ad inviare, tempestivamente, e comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2026, ad Assimpredil Ance ed alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, una specifica autodichiarazione unitamente alla relativa documentazione probatoria.


L’autodichiarazione e i documenti a supporto sono da inoltrare esclusivamente ai seguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):
assimpredil.sindacale@pec.ance.it;
datorilavoro@pec.cassaedilemilano.it

Il mancato rispetto della predetta procedura nonché la mancata partecipazione all’eventuale confronto richiesto dalle Organizzazioni sindacali in merito ai presupposti indicati dall’azienda, comporta l’obbligo di erogare l’EVR 2026 in misura piena.

L’impresa è comunque tenuta ad erogare l’EVR nella misura intera prevista a livello territoriale, fintanto che non abbia presentato la predetta autodichiarazione completa di documentazione a supporto.

Agli importi riconosciuti a titolo di EVR per il 2026 è applicabile l’imposta sostitutiva, per l’anno in corso, dell’1% sempreché tale importo rispetti il limite complessivo annuo pari ad euro 5.000,00 ed il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2025 (anno precedente a quello di percezione delle somme) ad euro 80.000,00.


Autore: Simona Butera

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