La Legge di Bilancio interviene nuovamente sulla revisione prezzi negli appalti pubblici di lavori, proseguendo nel solco delle misure “caro materiali” già sperimentate e prorogandone l’applicazione alle lavorazioni eseguite nel 2026.
Dal 1° gennaio 2026 e fino alla fine dei lavori, per gli appalti di lavori (compresi quelli affidati a contraente generale) e per gli accordi quadro rientranti nelle casistiche previste, gli SAL relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori (o annotate nel libretto delle misure) sono adottati applicando i prezzari regionali e delle Province autonome aggiornati annualmente ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 (o, dove previsti, i prezzari speciali), anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo del contratto.
Resta ferma la logica di riconoscimento già in vigore, differenziata in base alla data di presentazione dell’offerta: i maggiori importi sono riconosciuti nella misura del 90% per le offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e dell’80% per quelle con termine finale compreso tra 1° gennaio 2022 e 30 giugno 2023. La novità è quindi soprattutto nell’orizzonte temporale, esplicitamente esteso alle lavorazioni dal 2026 fino a fine lavori.
Un altro passaggio centrale riguarda il tema delle risorse. L’estensione “fino a fine lavori” è accompagnata dalla clausola “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, e quindi, rispetto al passato, si lavora esclusivamente nei limiti delle disponibilità individuate dalla stazioni appaltanti che vengono indirizzate a utilizzare, da un lato, le somme del quadro economico accantonate per imprevisti, entro un limite massimo del 70% (ferme restando le somme già vincolate da impegni contrattuali), oltre alle eventuali somme a disposizione stanziate annualmente per lo stesso intervento; dall’altro lato, vengono chiamate in causa le somme derivanti dai ribassi d’asta, che possono essere reimpiegate per coprire gli adeguamenti.
In quest’ottica di gestione “attiva” del quadro economico, la norma introduce anche una soglia di attenzione: quando le risorse complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in misura pari o superiore all’80%, la stazione appaltante deve attivare procedure di reintegro. E qui la misura diventa molto concreta, perché il reintegro può passare anche da scelte che incidono sulla programmazione, come la riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale e nell’elenco annuale, oppure dall’utilizzo delle economie derivanti da varianti in diminuzione del medesimo intervento. È un segnale chiaro: la compensazione va governata dentro il quadro economico e, se le risorse si stanno esaurendo, l’amministrazione deve mettere in campo tempestivamente correttivi.
Accanto alla proroga operativa, la Legge di Bilancio introduce un tassello di medio periodo: il prezzario nazionale. Il MIT dovrà adottarlo entro 180 giorni e aggiornarlo annualmente, in coerenza con l’Allegato I.14 del Codice, anche valorizzando il tavolo di coordinamento già previsto. Il prezzario nazionale avrà funzione di supporto e coordinamento rispetto ai prezzari regionali e ai prezzari speciali (previa autorizzazione MIT), definendo soglie di variazione territoriale e richiedendo la motivazione degli eventuali scostamenti.
A presidio del sistema viene istituito presso il MIT un Osservatorio sperimentale, incaricato di raccogliere e analizzare dati e di promuovere metodologie omogenee per la formazione e l’aggiornamento dei prezzari. In sintesi, mentre la proroga del meccanismo “caro materiali” proietta al 2026 regole e coperture dentro i quadri economici, prezzario nazionale e osservatorio mirano a rendere più omogeneo, trasparente e sostenibile il sistema dei costi nelle opere pubbliche.