TARDIVA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - COME SI REGOLARIZZA?
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025, ha fornito indicazioni sulla modalità di calcolo delle sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di locazione di immobili di durata pluriennale, qualora il contribuente abbia scelto il pagamento rateizzato dell’imposta.
In particolare, si ricorda che l’imposta di registro dovuta sui contratti di locazione di durata pluriennale può essere assolta annualmente, assumendo come base imponibile l’ammontare del canone relativo a ciascun anno, oppure in unica soluzione, avendo riguardo all’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto di locazione.
In caso di tardiva registrazione, l’ammontare della sanzione amministrativa è pari al 45% dell’imposta dovuta con un minimo di 150 euro se il ritardo non è superiore a 30 giorni e del 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, se il ritardo è superiore a 30 giorni.
La base imponibile è costituita dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto con applicazione dell’aliquota del 2%.
Tuttavia, si è posto il problema di come declinare la locuzione “imposta dovuta” con riferimento alle modalità di determinazione della sanzione per tardiva registrazione ovvero, se la stessa, debba essere commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto o a quella calcolata sul canone annuale.
Con la risoluzione sopra citata, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione, soggetto ad imposta di registro, la sanzione deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità. Per le annualità successive alla prima si applica, invece, la sanzione per tardivo versamento.
Con riferimento alla tardiva registrazione di un contratto di locazione assoggettato al regime della cedolare secca resta dovuta solo l’imposta fissa.
Rimane ferma, comunque, la possibilità per il contribuente, qualora ne ricorrano i presupposti, di accedere all’istituto del ravvedimento operoso.