IVA - SOMME A TITOLO DI INTEGRAZIONE DEL PREZZO NEL CONTRATTO DI APPALTO
L’Agenzia delle Entrate, con una recente Risposta, è intervenuta a fornire alcune precisazioni in merito alla qualificazione giuridica delle somme dovute da un’impresa appaltante all’impresa appaltatrice incaricata della costruzione dell’edificio.
In particolare, la questione sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria verte sulla necessità o meno di applicare l’Iva alle somme versate a seguito di una sentenza di condanna al pagamento di maggiori oneri connessi a ritardi imputati alla committente.
La normativa dispone, infatti, l’esclusione dal computo della base imponibile Iva delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’inadempimento degli obblighi del cessionario o del committente mentre è prevista l’imponibilità ad Iva delle prestazioni di servizio verso corrispettivo dipendenti da contratti di appalto.
Al fine di verificare se tali somme rappresentano un corrispettivo per una prestazione ricevuta o se, al contrario, rappresentano un risarcimento per inadempimento o irregolarità i obblighi contrattuali con conseguente esclusione, in tale ultimo caso, dal computo della base imponibile Iva, occorre verificare l’esistenza del presupposto oggettivo di applicazione dell’imposta, ossia se sussista una correlazione tra l’operazione realizzata ed i versamenti in denaro. L’assenza di tale correlazione, infatti, fa venire meno il presupposto dell’imponibilità dell’operazione.
Nella Riposta sopra citata l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, a prescindere dalla qualificazione giuridica delle somme da versare fornita dal giudice in sede di condanna, ciò che rileva è il fatto che la prestazione derivante dal contratto di appalto è stata comunque eseguita. Di conseguenza, a fronte dell’esecuzione della prestazione derivante dal contratto di appalto, la somma che il committente deve corrispondere all’impresa in relazione ai “maggiori oneri diretti ed indiretti” da essi subiti, costituisce un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario e, pertanto, va assoggettato ad Iva.